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Imu e Tasi 2016

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[h=1]Imu e Tasi 2016, novità: chi non paga? Tutto su esenzioni, riduzioni e scadenze[/h]
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11 Aprile 2016 - 14:08
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Giulia Adonopoulos

[h=2]Imu e Tasi 2016: previste riduzioni ed esenzioni per alcuni immobili, i terreni agricoli e i contratti a canone concordato. Ecco le novità di quest’anno sul calcolo e il pagamento delle due imposte municipali.[/h] CONDIVIDI


Ci sono novità per quanto riguarda le esenzioni e le riduzioni su Imu e Tasi 2016. Cosa cambia per il calcolo e il pagamento delle imposte municipali e quando bisogna saldare la prima e la seconda rata? Qui trovate tutto quello che bisogna sapere. Anche nel 2016 i cittadini daranno chiamati al versamento di Imu e Tasi 2016. Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, però, ci sono stati cambiamenti per le regole di calcolo e saldo delle imposte sulla casa, per cui sono previste riduzioni ed esenzioni per alcune tipologie di immobili e contratti. Nonostante le novità, non cambiano i termini e le modalità di pagamento. Sia Imu che Tasi 2016 dovranno essere pagate con bollettini postali e compilando ilmodello F24, ma se si superano i 1.000€ è obbligatorio procedere per via telematica. Le scadenze sono: 16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda. Anche le modalità di calcolo restano invariate e partono dalla rivalutazione della rendita catastale. Cosa cambia, dunque, rispetto all’anno scorso? Ecco chi deve pagare Imu e Tasi nel 2016 e tutte le informazioni utili su esenzioni e riduzioni. [h=3]Imu e Tasi 2016, chi paga quest’anno?[/h] Innanzitutto ricordiamo che, così come l’Imu, da quest’anno è stata cancellata anche la Tasi sulle prime case e relative pertinenze (anche nel caso di immobili di lusso), e per gli inquilini. Quest’ultima, quindi, nel caso di immobili in affitto, continuerà a essere pagata dai proprietari per l’80% di quanto dovuto. Nel 2016, inoltre, continueranno a pagare Imu e Tasi i proprietari di seconde case, uffici, negozi, capannoni e altri immobili commerciali. Le maggiori novità riguardo l’Imu, ossia l’imposta municipale propria, interessano gli immobili in comodato d’uso, l’esenzione dei terreni agricoli e degli immobili delle cooperative edilizie e la riduzione per i contratti a canone concordato. Oltre agli immobili in comodato d’uso dai parenti diretti e ai contratti a canone concordato, troviamo un regime Tasi 2016 agevolato anche per i cosiddettifabbricati merce, già esenti Imu. [h=3]Imu, novità 2016: esenzioni per cooperative edilizie e alcuni terreni agricoli[/h] Tra gli immobili per cui nel 2016 non è previsto il pagamento dell’Imu ci sono le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. Le cooperative edilizie, inoltre, non sono tenute a pagare l’imposta municipale propria quando gli immobili costruiti restano invenduti. Anche i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’Imu 2016, ma solo a condizione che siano:
  • terreni destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • terreni agricoli che rientrano nell’elenco MEF comuni montani esenti IMU pubblicato nella Circolare Ministeriale n.9/1993;
  • terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e imprenditori agricoli professionali, ovvero IAP iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla sua posizione geografica;
  • terreni siti nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).
[h=3]Imu e Tasi 2016: riduzioni per comodato d’uso e canone concordato[/h] Nel 2016 le novità Imu e Tasi da saldare entro il 16 giugno prevedono unariduzione del 50% nel caso di immobili in comodato d’uso gratuito concessi nei confronti di parenti di primo grado in linea retta (quindi genitori-figli; figli-genitori). Le condizioni per ottenere la dimezzazione dell’imposta immobiliare per il comodante (ossia colui che riceve il bene) sono le seguenti:
l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del comodante, quindi prima casa;

  • non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • il comodato d’uso deve essere regolarmente registrato tramite contratto presso l’Agenzia delle Entrate, compilando e presentando il modello 69/2016;
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso concessa in comodato d’uso;
  • il comodante deve avere la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione Imu 2016 che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della riduzione.
Anche gli immobili locati a canone concordato godono di uno sconto su Imu e Tasi 2016, e in questo caso si tratta di una riduzione del 75% che si va ad applicare sull’aliquota che il Comune delibera per l’acconto Imu 2016. Anche i contratti di affitto già in corso al 2016 sono interessati dalla riduzione Imu, ma solo a patto che il contribuente segnali il possesso dei requisiti di riduzione Imu per contratti a canone concordato presentando la dichiarazione Imu e Tasi entro il 30 giugno 2017.
 

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