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Roby

Guest
Espongo quanto mi è successo a tutti sperando di trovare qualcuno in grado di darmi una mano.
Sono rimasta a casa per malattia dal 01/10 al 10/10. Rientrata al lavoro tutto è proseguito regolarmente fino alla data odierna. Oggi, a distanza di oltre un mese, ricevo una contestazione da parte dell'azienda nella quale leggo che il giorno 02/10 alle ore 17.15 mi sono resa irreperibile alla visita fiscale.
Impossibile! A parte che avevo la febbre ma...il citofono non ha mai suonato e nella casella della posta non ho trovato nessun avviso!!
Mi sono recata quindi alla ASL dove sono stata ricevuta da una tizia che definire arrogante è essere buoni, la quale mi ha negato ogni possibilità. Ho chiesto se era possibile parlare con il medico che ha/avrebbe effettuato la visita "assolutamente no!", ho chiesto se era possibile vedere il verbale stilato dal medico "ma sta scherzando?", ho chiesto se era normale che io non trovassi nessun avviso nella posta "se la casella postale è all'interno del portone ed il medico suona ma non risponde nessuno, come fa ad entrare per mettere l'avviso?"
Ma che ha suonato lo dice lei però!
Insomma, ora mi trovo ad avere ragione ma nella posizione di non potermi ne giustificare con la mia azienda (che entro lunedi vuole da me le giustificazioni del caso), ne di difendermi per non avere la decurtazione di 10 giorni di malattia dalla busta paga più la sospensione per un paio di giorni.
Vi chiedo solo di darmi una mano se potete perchè al momento di fronte a me ho solo grandi porte chiuse e mi imbufalisce doverci rimettere soldi inutilmente: ero a casa e se anche in quel preciso istante mi fossi addormentata, mia mamma era comunque presente..il citofono non ha suonato!

Scusate lo sfogo :(

Non importa avere, l'importante è dare. E quando dai con il cuore dal tuo cuore ricevi quell'emozione che ti consente di dire "ho ricevuto anch'io"!
 
Controlli sulle assenze dal lavoro.</u> L'art. 5 dello Statuto dei lavoratori vieta espressamente gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, stabilendo che "il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda".

In ossequio a tale norma, le cosidette visite fiscali sono state effettuate dagli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie fino all'avvento della riforma sanitaria che ha demandato alle UU.SS.LL. anche le funzioni di medicina legale, fra le quali è tradizionalmente compreso l'accertamento dello stato psico-fisico del lavoratore, nel quadro dell'intervento globale per la tutela della salute.

Nella fase di prima attuazione del SSN, l'art. 2 del D.L. n. 663/79 convertito nella legge n. 3/80 aveva demandato le visite di controllo, richieste dal datore di lavoro o dall'INPS, ai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.

Successivamente l'art. 8 del D.L. n. 168/81, convertito nella legge 331/81, stabiliva che l'INPS e le UU.SS.LL. disciplinassero l'effettuazione dei controlli attraverso convenzioni da stipulare sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le Regioni ed approvati con decreto dal Ministero della sanità.

I ritardi registrati nell'attuazione di queste disposizioni ha indotto il parlamento a varare la legge 638/83 che, confermato il sistema di controllo basato sulle convenzioni fra INPS e U.S.L., ha pure autorizzato l'INPS ad istituire presso le proprie sedi provinciali, per l'effettuazione delle visite fiscali, liste speciali formate da medici a rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti ai quali possono far ricorso gli istituti previdenziali e i datori del lavoro.

Convenzioni U.S.L.-INPS. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, le convenzioni tra la U.S.L. e l'INPS, già previste dalla legge del 1981, sono state stipulate sulla base di uno schema-tipo emanato dal Ministero della sanità con D.M. 26 febbraio 1984, modificato con successivo D.M. 8 gennaio 1985. Di specifico interesse medico è l'art. 4 "Le visite di controllo domiciliari sono effettuate entro lo stesso giorno della richiesta, ai sensi dell'art. 5, decimo comma del D.L. 12/9/83, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11/11/83, n. 638.

Il medico di controllo sarà munito, a cura dell'U.S.L., di apposito documento d'identificazione. Il medico che provvede al controllo dello stato di malattia del lavoratore conferma o meno l'esistenza di una malattia che produca incapacità al lavoro. Nel caso che ritenga esaurita la malattia, il medico di controllo invita il lavoratore a riprendere il lavoro per il primo giorno non festivo. Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi deve dare adeguata motivazione.

La visita medico-domiciliare deve essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore, fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi...

Nel caso che il lavoratore non venga reperito presso il suo domicilio, il sanitario lascia l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo. Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al capo del servizio medico legale dell'U.S.L.".


_______________________________________


VISITE MEDICO FISCALI - DECENTRAMENTO DEL PROCEDIMENTO NEL CASO DI ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 5, comma 14 della L. n. 638/1983 di conversione del D.L. 463/1983 stabilisce che, qualora il
 
Cara Lady

Il tuo problema è un classico del sistema
<center>ITALIANO !!!</center>
Che pultroppo non và.

Capisco perfettamente il tuo stato d'animo,
ti senti impotente davanti a tutta questa
Burocrazia Sbagliata..!!!

Io mi occupo di problematiche Fiscali e finaziarie.
e sai quante ne ho viste ???

Credo che Red ti abbia detto tutto ciò che c'e'
da sapere sul tuo caso.

(complimenti Red sapevo che eri molto preparato
specialmente su queste tematiche non so perchè
ma lo avevo capito. )

Quindi Lady:

Ribalzati le maniche e datti da fare,
urgentemente,
perchè il tempo è veramente poco.

E segui il consiglio di Red.

Non lasciarti intimorire da nessuno,
Fai Valere i tuoi giusti diritti.

Capitano

Vedrai che ce la farai.
 
Siamo tutti con te , Lady ! Vai avanti a testa alta .. Secondo me, questo " medico" aveva altro da fare, non è neanche passato, e ha dichiarato il falso dicendo di avere suonato e nessuno ha risposto.. Non sei riuscita a sapere il nome ? Poi..., sei sicura che l'azienda non ci stia provando .. A volte fanno anche questo.. al mio compagno è successo.. In bocca al lupo, Lady, sono sicura che riuscirai !!!

CRISTINA
 
Grazie Francesco, per la disponibilità e per il tempo che hai speso. Ho preso visoone di tutta la normativa relativa alla visita del medico fiscale di cui ero in parte a conoscenza. Il fatto è che non sono nella posizione di potermi giustificare! Ero a casa nella fascia oraria di reperibilità, ma il medico fiscale non ha suonato ed io questo non lo posso dimostrare se non con la mia parola alla quale è logico che la Direzione Aziendale non crederà. Potrei sgolarmi a dire che ero in casa e che non ero nemmeno sola, loro mi metterebbero di fronte un verbale medico che io non sarei in condizione di contestare.
Personalmente la penso come crizac: probabilmente il medico non è nemmeno passato ma si è premurato di stilare un verbale fittizio lasciandomi nelle rogne.
10 giorni non retribuiti sono parecchi per una busta paga da operaia. Vorrei solo riuscire a trovare una normativa che dice che il medico è tenuto a lasciare una traccia del suo passaggio i modo da potermi giustificare nel modo corretto.
Grazie comunque a tutti


Non importa avere, l'importante è dare. E quando dai con il cuore dal tuo cuore ricevi quell'emozione che ti consente di dire "ho ricevuto anch'io"!
 
CIAO LADY, IO HO UN AMICO CHE E' MEDICO FISCALE, L'HO CERCATO STAMATTINA MA NON L'HO TROVATO, IN GIORNATA COMUNQUE CONTINUO A CERCARLO E MI FACCIO DIRE COME FUNZIONA, POI TI AGGIORNO. BACIONI[:X]

CRISTINA
 
ciao lady....il verbale della visita dovra' avere la tua firma.. fai verificare il verbale e se cii sono firme false denuciali.. e' un tuo diritto

scusa lady..sono stato troppo frettoloso nel dare una info che a parere di un mio amico medico risulta essere sbagliata....
mi ha dato uno stralcio della legge che ti posto...

2. Obbligo di comunicazione e di certificazione
L’obbligo di comunicazione e giustificazione delle assenze per malattia non è espressamente previsto dalla legge, ma è desumibile dai principi generali di correttezza e buona fede: modalità e termini di detti adempimenti a carico del lavoratore sono generalmente previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il lavoratore deve tempestivamente comunicare al datore di lavoro la sopravvenienza della malattia ed il suo eventuale prolungamento. In mancanza della previsione da parte dei contratti collettivi del termine entro il quale la comunicazione deve essere effettuata, il lavoratore dovrà provvedervi comunque con tempestività (in merito alla quale deciderà il giudice secondo equità). La comunicazione permette al datore di lavoro sia l’attivazione dei servizi ispettivi di controllo (le c.d. visite fiscali), sia l’intervento volto a sopperire alle carenze organizzative comportate dall’assenza del lavoratore. Il mancato rispetto del dovere di comunicazione e di giustificazione (mediante l’inoltro della certificazione del medico di base) dell’infermità comporta conseguenze economiche e disciplinari, salvo che le omissioni siano giustificate o non siano comunque imputabili al lavoratore. Il protrarsi della mancata comunicazione può comportare, in casi dove ha impedito il controllo e la predisposizione delle misure organizzative volte ad evitare gli inconvenienti derivanti dall’assenza, l’irrogazione della sanzione del licenziamento.
L’obbligo, sempre a carico del dipendente, della trasmissione della certificazione sanitaria effettuata dal medico curante, distinto dall’obbligo della comunicazione dell’assenza per malattia, è finalizzato a dimostrare l’esistenza della malattia che giustifica l’assenza. Il dipendente è tenuto, entro due giorni dal rilascio, a recapitare o a trasmettere al datore di lavoro (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mani) l’attestazione della prognosi.
In caso di prosecuzione dello stato di malattia persistono gli obblighi di comunicazione e di certificazione. Non è invece previsto il rilascio di alcun certificato medico che attesti la fine del periodo di malattia. La capacità lavorativa è da considerarsi riacquistata allo scadere della prognosi contenuta nell’ultimo certificato medico presentato, allorché ad esso non ne seguano altri.
Nel caso la capacità lavorativa venga riacquistata prima della scadenza della prognosi, il lavoratore per poter riprendere servizio deve farsi rilasciare - sempre da parte del proprio medico curante - un certificato che attesti la sua completa guarigione anticipata.

3. Le visite di controllo
Spetta al datore di lavoro la scelta se verificare, fin dal primo giorno di assenza, l’effettivo stato di malattia del dipendente attraverso l’intervento delle strutture sanitarie pubbliche autorizzate (le ASL mediante i Servizi medico-legali e l’INPS mediante personale medico inserito in liste speciali istituite presso ogni sede dell’Istituto).
Il lavoratore durante l’assenza per malattia è tenuto ad essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale (da comunicarsi al datore di lavoro) nelle fasce orarie dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, giorni festivi e domeniche inclusi. Vi sono orientamenti giurisprudenziali contrastanti sull’esistenza o meno dell’obbligo di reperibilità a carico dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro.
In caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare il medico deve informare l’INPS, che a sua volta avvisa il datore di lavoro ed invita il lavoratore a presentarsi alla visita per il controllo ambulatoriale il giorno successivo (non festivo). Se il lavoratore non si presenta alla
 
<div align="right">ma non hai nessun medico amico?
un dentista ad esempio...... il giorno 2 ottobre la sig...era presso il mo studio...per ecc ecc.
Non hai altro modo per giustificarti, cmq io so che non puoi mettere la "scusa" che non funzionava che non hai sentito il campanello opp. che stavi dormendo ..... non hai altra possibilita' che cercarti una "copertura".......Mi spiace doverlo dire ma in italia funzia cosi'.</div id="right">
 
Crizac se riuscissi ad informarti ti sarei infinitamente grata, vorrei uscire da questa situazione in modo pulito visto che so di essere nella ragione.

Lottofantasy il verbale riporterebbe la mia firma se fosse stato stilato a visita avvenuta, ma non è così. E' evidente che in quel verbale è stata dichiarata la mia irreperibilità...Se il medico ha dichiarato di non avermi trovata, viene da se che la mia firma non ha ragione di comparire.

Mi hanno detto di fare domanda di accesso agli atti ai sensi della L.241/90 sia presso la ASL sia presso la mia Azienda. Qualcuno sa qualcosa in merito? Ho provato a dare un'occhiata nel web ma non ho capito nulla...sarà che questa situazione mi ha messa in stato confusionale...


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Allora Lady, la legge 241/90 precisa che la richiesta di visione di documenti deve essere rivolta all'ufficio competente, in questo caso ASL penso, che lo detiene. La risposta deve arrivare entro 30 giorni, e se non ricevi nulla vuol dire che è stata rifiutata, ma deve essere motivata.
Il m io amico l'ho trovato, ma ho sbagliato io, non ho scritto qui sotto, ma ho fatto un nuovo post, comunque lo trovi nel TOPIC.

CRISTINA
 
Juza...a parte il fatto che di coscienza so di essere sincera quando dico che ero a casa, preferirei adottare (magari anche stupidamente) la via della correttezza. Inoltre ti garantisco che non è così semplice ciò che proponi. Ammesso anche che io abbia un amico medico che sia disposto a salvarmi le chiappe, incorrerei cmq in sanzione in quanto l'allontanamento dal domiclio durante la malattia nella fasce orarie di reperibilità è da intendersi regolare solamente nel caso in cui tu preventivamente hai avvisato che potresti non essere in casa da ora X ad ora X a causa di una visita specialistica.

Lottofantasy ri-grazie. La regolamentazione sulla malattia la conoscevo ed infatti mi ci sono attenuta. Ma non è bastato.
quote:In caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare il medico deve informare l’INPS, che a sua volta avvisa il datore di lavoro ed invita il lavoratore a presentarsi alla visita per il controllo ambulatoriale il giorno successivo (non festivo).
Questo è quello che non è successo! A me non è stato rilasciato nessun invito! Oltre a non aver suonato, il medico fiscale non ha lasciato nessuna traccia del suo passaggio. Per questo motivo io, terminata la malattia, sono rientrata al lavoro regolarmente e tranquillamente...A distanza di oltre un mese mi si contesta l'irreperibilità!
Questo è il motivo per cui chiedo se il medico fiscale non ha obbligo di lasciare l'invito per la visita ambulatoriale.


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