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Depenalizzati 112 reati: ecco quali e come stanno le cose
By redazione
Updated: dicembre 20, 2014
tribunale .

E’ stata approvata la depenalizzazione dei reati minori attraverso il Decreto legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014 varato dal Consiglio dei Ministri; cosa comporterà questo? Un aumento dei criminali a piede libero.
Sono in tutto 112 i reati che non faranno più andare in carcere chi li commette:
- Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1
- Abusivo esercizio di una professione – art348
- Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p.
- Abuso d’ufficio – art.323 c.p.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter
- Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio – art.508 c.p.
- Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p.
- Appropriazione indebita – art.646 c.p.
- Arresto illegale – art.606 c.p.
- Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p.
- Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p.
- Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p.
- Atti osceni – art.527 c.p.
- Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1
- Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.
- Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater
- Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p.
- Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p.
- Corruzione – art-318 c.p.
- Danneggiamento – art.635 c.p.


- Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p.
- Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga – art.427 co.1 c.p.
- Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p.
- Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p.
- Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p.
- Diffamazione – art. 595 c.p.
- Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies
- Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p.
- Evasione – art 385 c.p.
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p.
- False informazioni al P.M. – art.371 bis
- Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p.
- Favoreggiamento personale – art-378 c.p.
- Favoreggiamento reale art.379 c.p.
- Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p.
- Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1
- Frode nelle pubbliche forniture – art.356
- Frode processuale – art.374 c.p.
- Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p.
- Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p.
- Furto – art.624 c.p.
- Gioco d’azzardo – art.718-719 c.p.
- Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p. ed i rom ringraziano
- Incesto – art.564 1 co. C.p.
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art 316 ter
- Ingiuria – art.594 c.p.
- Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p.
- Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis
- Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.
- Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p.- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.
- Invasione di terreni o edifici – art.633 c.p.
- Istigazione a delinquere – art.414 c.p.
- Istigazione a disobbedire alle leggi
– art.415 c.p.
- Lesione personale – art.582 c.p.
- Lesioni personali colpose art.590 c.p.
- Maltrattamento di animali – art.544 ter
- Malversazione a danno dei privati – art.315 c.p.
- Malversazione a danno dello Stato – art.316 bis
- Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art.388 c.p.
- Manovre speculative su merci – art.501 bis c.p.
- Millantato credito – art.346 c.p.
- Minaccia – art. 612 c.p.
- Occultamento di cadavere – art.412 c.p.
- Oltraggio a P.U. – art.341 bis
- Oltraggio a un magistrato in udienza art.343 c.p.
- Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art.361
- Omicidio colposo – art.589 c.p. co.1
- Omissione di referto – art.365 c.p.
- Omissione di soccorso – art. 593 c.p.
- Patrocinio o consulenza infedele – art.380 c.p.
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art.316 c.p.
- Percosse – art. 581 c.p.
- Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art.497 bis co.1.
- Procurata evasione – art.386 co.1
- Procurata inosservanza di pena – art.390 c.p.
- Resistenza a P.U. – art. 337 c.p.
- Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio – art.501 c.p.
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art.437 c.p.
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art.326 c.p.
- Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art.379 bis
- Rifiuto di atti d’ufficio.Omissione – art.328 c.p.
- Rissa – art.588 c.p.
- Simulazione di reato – art.367 c.p.
- Sostituzione di persona – art.494 c.p.
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art.334 c.p.
- Sottrazione di persone incapaci – art.574 c.p.
- Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art.574 bis
- Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p.
- Traffico d’influenze illecite – art.346 bis
- Truffa – art.640 c.p.
- Turbata libertà degli incanti – art.353
- Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art.634 c.p.
- Usurpazione di funzioni pubbliche – art.347
- Uccisione di animali – art.544 bis
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art.516 c.p.
- Vilipendio delle tombe – art.408
- Vilipendio di cadavere – art.410 co.1
- Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art 616 c.p.
- Violazione di domicilio art.614 c.p.
- Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p.
- Violazione di sepolcro – art.407 c.p.
- Violazione di sigilli art.349
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art.570 c.p.
- Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.
- Violenza privata – art.610 c.p.

- Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art.611 c.p.
Fa paura tutto questo vero? Soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca, uccisioni di minori, torture, violenze domestiche, violenze sulle donne, e tanti altri, forse davvero troppi, reati che non avranno più come deterrente la carcerazione.
Inoltre con la depenalizzazione dei reati minori si rischia che le persone inizino davvero a farsi giustizia da sole, potrebbe rivelarsi un collasso della legalità, una specie di Blade Runner dei giorni nostri.
Di seguito la relazione del Consiglio dei Ministri numero 40 datato 1° Dicembre 2014 in cui si legge la non punibilità per particolare tenuità del reato:
Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal prof. Francesco Palazzo con l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.
L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.
Potete leggere l’agenda completa per la semplificazione sul sito del Governo Italiano inoltre potete leggere il testo integrale del Decreto legislativo 30.12.1999 n° 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio



ulllallla ma è una cuccagna a chi è abituato al crimine....................


spero che sia una bufala................altrimenti se sei onesto avrai vita breve.............



ha meno male sembra che sia una bufala ...in parte acc.............
 
Ultima modifica:
È un argomento molto complesso quello delle depenalizzazioni della Legge delega n.67/2014. Le notizie vanno e vengono, molti si fidano a prescindere delle notizie che vengono diffuse da vari siti di informazione (o di disinformazione, a seconda dei casi). Il problema sta nel leggere effettivamente cosa dice la Legge delega e i vari passaggi della depenalizzazione.

Cos’è la depenalizzazione? È la trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi. Non è una novità in Italia.

Viene introdotto nel Codice penale una causa di archiviazione dei “mini reati” a condizione che i fatti penalmente rilevanti siano di particolare tenuità e che la condotta del reo non sia abituale. Tutto questo viene applicato per tutti i reati citati che sono sanzionati con pena fino a 5 anni di reclusione e quelli puniti con sanzioni pecuniarie.

Cosa significa “tenuità del fatto”? È una forma di improcedibilità dell’azione penale nel caso che il fatto commesso sia scarsamente offensivo, che il danno o il pericolo recato sia lieve e che la condotta tenuta sia del tutto occasionale.

L’archiviazione può essere disposta in fase del procedimento penale, ma può avvenire anche nel corso delle indagini preliminari. È possibile, entro 10 giorni dall’archiviazione, presentare opposizione, che può a sua volta essere ammissibile o inammissibile. Nel caso la richiesta di archiviazione venga respinta vengono restituiti gli atti al pubblico ministero. In caso di archiviazione, si presuppone un accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, quindi le persone offese dal reato possono avere effetti nell’eventuale giudizio civile di risarcimento danni.

Analizziamo gli articoli della Legge delega 67/2014, che entrerà in vigore il 17 maggio 2015.
ARTICOLO 1

L’articolo 1 presenta una riforma del sistema delle pene, le quali saranno:

l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare (comminate per i delitti);
l’arresto domiciliare (comminato per le contravvenzioni).

Quando il reato prevede l’arresto o la reclusione di massimo 3 anni, la pena sarà la reclusione domiciliare o l’arresto domiciliare.

Quando il reato prevede la reclusione da 3 ad un massimo 5 anni,il giudice ha il potere di valutare discrezionalmente (tenendo conto della gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole) l’opportunità di sostituire la reclusione carceraria con quella domiciliare.

Per quanto riguarda le pene pecuniarie restano la multa e l’ammenda.


ARTICOLO 2

L’articolo 2 tratta la riforma della cosiddetta “depenalizzazione” di una serie reati contenuti nel codice penale.

Saranno depenalizzati, e quindi trasformati in illeciti amministrativi, i reati per la quale è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione di alcune materie quali:

edilizia e urbanistica;
ambiente, territorio e paesaggio;
alimenti e bevande;
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
sicurezza pubblica;
giochi d’azzardo e scommesse;
armi ed esplosivi;
elezioni e finanziamento ai partiti;
proprietà intellettuale e industriale.

Indipendentemente dalla pena stabilita, saranno trasformati in illeciti amministrativi i seguenti reati:

atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico se il fatto avviene con dolo (art. 527, primo comma), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dal secondo comma (fatto commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano);
pubblicazione oscene, previsto dall’articolo 528 limitatamente alle ipotesi presenti al primo e al secondo comma, mentre restano fatto di reati gli spettacoli osceni;
la contravvenzione che punisce il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (articolo 652 cp);
la contravvenzione che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 cp);
la contravvenzione che punisce l’abuso della credulità popolare (articolo 661 cp);
la contravvenzione che punisce le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (articolo 668 cp);
la contravvenzione che punisce chi compie atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico (articolo 726 cp).

Sarà depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (articolo 2, co. 1-bis , decreto-legge n. 463/1983) ma solo se l’omesso versamento non superi i 10 mila euro annui. Il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione.

Saranno abrogati (quindi non diventeranno illeciti amministrativi) i seguenti reati:

delitti di falsità in scritture private (art. 485 e per il solo uso art. 489 ) ad esclusione da ciò che prevede l’articolo 491 (documenti equiparati agli atti pubblici quale il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore);
l’ingiuria (articolo 594 cp);
la sottrazione di cose comuni (articolo 627 cp);
l’usurpazione (articolo 631 cp);
la deviazione di acque (articolo 632 cp);
l’invasione di terreni o edifici limitatamente alle ipotesi a querela;
il danneggiamento delle cose altrui nelle ipotesi non aggravate a querela della persona offesa (articolo 635 co. 1 cp);
l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (articolo 647 cp);

Sarà abrogato e trasformato in illecito amministrativo il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (reato di clandestinità) previsto dall’art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico immigrazione).
ARTICOLI 3,4,5,6,7 e 8

A partire dal 17 maggio 2015, nel codice penale viene inserito il nuovo articolo 168-bis “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato“.

L’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore del massimo di 4 anni e per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 c.p.p.

violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 c.p.;
resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 c.p.;
oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343, secondo comma, del codice penale;
violazione di sigilli aggravata a norma dell’art. 349, secondo comma, del codice penale;
rissa aggravata a norma dell’art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
furto aggravato a norma dell’art. 625 c.p.;
ricettazione prevista dall’art. 648 c.p..

La sospensione del processo con messa alla prova non si applica se l’imputato è ritenuto tendente a delinquere o è contravventore abituale o professionale (nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108).

Tale messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato compiuto e il risarcimento del danno. Inoltre, comporta anche l’affidamento dell’imputato ai servizi sociali, come attività di volontariato di rilievo sociale.

La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (non retribuito) tenendo conto delle capacità professionali e attitudini lavorative dell’imputato. La durata sarà di massimo 10 giorni (8 ore al giorno), anche non continuativi, purché siano in favore della collettività.

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocabile in caso di grave trasgressione, il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o in caso di nuovo delitto non colposo.
ARTICOLI 9 e seguenti

In questa parte si tengono in considerazione gli articoli dal 9 al 15. Essi disciplinano il processo in assenza dell’imputato introducendo la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

La nuove disposizione:

elimina i riferimenti alla contumacia (che rimane solo per gli articoli 429 e 552 cp), permettendo la celebrazione del processo in assenza dell’imputato;
escludono la possibilità di procedere in assenza nei confronti di coloro per i quali non vi è la prova né della conoscenza della data della udienza né dell’esistenza del procedimento;
prevedono strumenti restitutori volti a garantire, nel caso di illegittima celebrazione del processo in assenza, la regressione e, quindi, la celebrazione di un nuovo “processo” in cui esercitare il diritto di difesa limitato in quello “ingiustamente” celebrato in assenza.

Non risulta modificata la disciplina dell notificazioni all’imputato e l’istituto dell’irreperibilità.

Nel caso, quindi, che l’imputato sia assente, libero o detenuto, e fornisca prova certa della conoscenza della data di udienza e manifesti espressamente la volontà di rinunciare a parteciparvi, il processo potrà celebrarsi in sua assenza, non si porrà il tema del legittimo impedimento a comparire e non dovrebbero operare i rimedi restitutori.
 

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