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due mesi di passione

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all’Irpef, all’Imu, alla Tasi: ci attendono due mesi di passione
Non solo 730 precompilato,
è ripartita la grande giostra del Fisco
Ecco tutte le scadenze




Confermati i termini di Unico: si paga il 16 giugno senza penalità,
poi scatta lo 0,40% in più. La presentazione del 730 slitta al 7 luglio
di Stefano Sarubbi, Eleonora Borzani
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Il Fisco torna a tallonare gli italiani. Da mercoledì 15 aprile, con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate del 730 precompilato, la grande novità del 2015, è iniziata ufficialmente la campagna della dichiarazione dei redditi. Una campagna che si concluderà solo a autunno inoltrato, il 30 settembre, termine ultimo per inviare telematicamente il modello Unico. Vediamo di ricapitolare le regole del gioco e le date da non dimenticare assolutamente.

Dipendenti

Da quest’anno è double face. È disponibile, infatti, sia nella versione tradizionale che in quella precompilata. I termini di presentazione sono i medesimi, mentre cambiano le modalità di compilazione (vedi altro articolo nella pagina successiva). Le date da segnare in agenda sono le seguenti:
• dal 15 aprile il modello 730 precompilato è a disposizione dei contribuenti sull’apposita sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
• dal 1° maggio si possono effettuare sul sito dell’Agenzia delle Entrate le modifiche o integrazioni. Sempre dal primo maggio il precompilato — invariato, modificato o integrato — può essere trasmesso in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un Caf o un intermediario abilitato. Stesso termine per il 730 classico;
• entro il 7 luglio il 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato (o al datore di lavoro o all’ente pensionistico, se prestano l’assistenza fiscale), oppure trasmesso direttamente al Fisco nella versione precompilata o in quella ordinaria.

Modello Unico

Le scadenze di Unico restano quelle classiche. Ecco i termini di pagamento:
• 16 giugno: versamento senza maggiorazioni;
• 16 luglio: versamento con la maggiorazione fissa dello 0,40%.

Queste scadenze per il pagamento valgono anche per chi presenta il 730, ma non ha un sostituto d’imposta che può effettuare il conguaglio (ad esempio i collaboratori domestici).

I versamenti possono essere effettuati anche a rate.

E vediamo ora le scadenze per la presentazione:
• 30 giugno: consegna modello Unico su carta in un ufficio postale nei casi ancora ammessi (solo coloro che, pur possedendo redditi dichiarabili nel 730, non possono utilizzarlo o devono anche dichiarare in Unico redditi da attività o immobili esteri o plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate);
• 30 settembre: trasmissione telematica di Unico e dell’eventuale modello Irap.

Anche quest’anno i titolari di partita Iva possono inviare in via autonoma, cioè separatamente dall’Unico, la dichiarazione per il 2014.

Il saldo, però, andava versato entro il 16 marzo. Oppure può essere corrisposto entro il 16 giugno con la maggiorazione dello 0,40% mensile.

Gli esonerati

È esonerato dal 730 o da Unico chi nel 2014 ha avuto soltanto:
• redditi dal possesso di fabbricati e/o terreni per un valore fino a 500 euro;
• redditi derivanti solo dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze (box, cantine) o da altri fabbricati non locati (salvo quelli situati nel medesimo comune dell’abitazione principale), quale che sia il loro importo;
• redditi di lavoro dipendente o pensione (oltre a prima casa, pertinenze e fabbricati non locati) corrisposti da un unico soggetto che ha effettuato le ritenute;
• redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da più datori di lavoro, anche se non conguagliati, per un importo complessivo non superiore a 8.000 euro (oltre a prima casa e pertinenze e a fabbricati non locati) se il periodo di lavoro è durato l’intero anno;
• redditi costituiti da assegni periodici di separazione o divorzio per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro (oltre a prima casa e relative pertinenze e altri fabbricati non locati);
• redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati da più sostituti d’imposta a prescindere dal loro ammontare, se certificati complessivamente e conguagliati dall’ultimo, oltre ad abitazione principale e pertinenze e altri fabbricati non locati;
• redditi di pensione di ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro ed eventuali redditi di terreni non superiori a 185,92 euro, della casa di abitazione principale e pertinenze e di altri fabbricati non locati;
• solo redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad esempio interessi su c/c) o ad imposta sostitutiva (interessi su titoli di Stato, dividendi da azioni non qualificate).

In generale sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione anche i contribuenti che hanno redditi di qualsiasi tipologia (eccetto quelli derivanti da attività svolte con partita Iva) quando l’Irpef dovuta, al netto delle ritenute, delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro o pensione, non supera i 10,33 euro. Al contrario sono sempre tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come i titolari di partita iva) anche se non è stato conseguito alcun reddito.
Associazione italiana dottori commercialisti
23 aprile 2015 | 11:51



beati gli extracomunitari che son pagati e non pagano le tasse.ed io pago hahahahahahahahah
 
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