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Equitalia.

Alien.

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E’ ufficiale: è illegittima l'adozione di ipoteche sugli immobili da parte dell'Equitalia-Agenzia della Riscossione per cifre inferiori 8 mila euro. E’ quanto stabilisce con la sentenza del 12 aprile 2012, n. 5771 la Corte di Cassazione anche se la notizia diventa ufficiale solo da poche ore. Costringere il contribuente a pagare la somma ipotecando il proprio appartamento è da oggi illegittimo e agisce contro la legge chiunque, comprese eventuali altre agenzie di riscossione se applicassero l’intervento. Dopo il suicido di diversi imprenditori italiani, tra cui un artigiano bolognese che poche settimane fa si è dato fuoco sotto l’Agenzia delle Entrate, la corte suprema è corsa ai ripari sanando una situazione ormai ingestibile che stava portando sul lastrico tantissime famiglie italiane anche per piccoli debiti.

Alla luce dell’intervento migliaia di ipoteche sugli immobili verranno e dovranno essere cancellate da Equitalia. Appresa la notizia diverse associazioni di consumatori si sono dette pronte a sollecitare il Governo e del Ministro della Giustizia al fine di adottare strumenti per far rispettare le norme.
 
La Corte di Cassazione boccia Equitalia
Illegittime le ipoteche sotto gli 8mila euro
Equitalia non può iscrivere ipoteche per debiti sotto gli 8mila euro. Con la sentenza del 12 aprile la Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso dell’ente di riscossione, escludendo l’iscrizione di ipoteche per importi inferiori alla soglia minima per cui si può procedere a espropriazione forzata

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Tutte le ipoteche iscritte da Equitalia per debiti inferiori a 8mila euro sono illegittime, incluse quelle iscritte precedentemente alla legge n. 40 del 2010, legge che stabilisce, appunto, il tetto minimo di 8mila euro per l'iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza 5771 del 12 aprile 2012, respingendo il ricorso di Equitalia e risolvendo a favore del contribuente una vecchia disputa giudiziaria. Si tratta di un'importante sentenza, che aiuterà molti piccoli esercizi pubblici in un periodo di difficoltà economica come quello attuale.

Intanto, il decreto legge sulle semplificazioni fiscali (2 marzo 2012, n. 16 - 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge, ha elevato a 20mila euro il limite per l'espropriazione, anche a seguito dei numerosi fatti di cronaca che hanno evidenziato l'apposizione di ipoteca e il successivo esproprio degli immobili a partire da semplici contravvenzioni stradali.

Bocciato il filone interpretativo secondo cui l'ipoteca «assolvendo anche ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata», dunque anche sotto gli 8mila euro. La tesi abbracciata dalle Sezioni unite escludeva invece che l'iscrizione potesse essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l'agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l'immobile. Infatti, osserva la Corte, così come il fermo, anche l'ipoteca costituisce «un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti».

A nulla è valso l'argomento di Equitalia per cui deporrebbe in senso opposto il fatto che nel 2010 un decreto (il 40/2010, poi convertito in legge 73/2010) aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli 8mila euro ma solo a decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione. Per i giudici una simile disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Infatti, ciò che conta «non è l'intenzione del legislatore (Cassazione 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cassazione 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale», e questo nella fattispecie depone «nel senso della non iscrivibilità dell'ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare».

Fonte: Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto


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Ciao Alien, la materia era ben nota, ma fai benissimo a darne più ampia informazione. In ogni caso plauso alla Corte di Cassazione.
 

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