R
Roby
Guest
Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.
Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:
a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;
b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.
La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.
Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.
La procedura ha dei limiti temporali:
1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;
2) non può superare i 15 giorni.
"...La cattiveria ritorna su chi l'ha fatta..."
by Erasmo...
Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:
a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;
b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.
La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.
Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.
La procedura ha dei limiti temporali:
1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;
2) non può superare i 15 giorni.
"...La cattiveria ritorna su chi l'ha fatta..."
by Erasmo...