Novità

prima informati

Alien.

Advanced Premium Member
Assicurazione sulla Casa – Garanzia Terremoto, Alluvioni e Inondazioni (Calamità Naturali)
0000

Con l’intensificarsi della frequenza degli eventi sismici nel nostro Paese, e con le difficoltà che lo Stato incontra in ogni occasione non riuscendo a garantire il rimborso di tutti i danni e/o impiegando anni, a causa di inutili lungaggini burocratiche, per intervenire fattivamente lasciando nel frattempo senza una dimora tanti cittadini, è sempre più facile sentir parlare di Assicurazione contro il Terremoto. Tanto che si è pensato in più di un’occasione di renderla obbligatoria.

La garanzia dedicata al Terremoto e/o alle Alluvioni e Inondazioni (Eventi Catastrofali) può essere acquistata con Polizza a se stante o tramite un’Appendice alla Polizza sulla Casa.

Ma vediamo insieme quali tipologie di danni copre e quando interviene tale particolare garanzia.

Partiamo innanzitutto dalla definizione del rischio coperto e alla quale bisogna stare molto attenti in quanto potrebbe escludere o includere l’operatività della garanzia.

Dopo un terremoto la nostra abitazione potrebbe fortunatamente restare illesa dal punto di vista della “stabilità” ovvero non essere “a rischio crollo”, ma subire comunque ingenti danni ad esempio alle tramezze e/o agli impianti a servizio del fabbricato che è necessario riparare e che comportano spese a carico dell’Assicurato non indifferenti.

Perché questa premessa? La facciamo in quanto fortunatamente si tratta, nella maggior parte dei casi, dei danni più frequenti e una definizione del rischio coperto che non li ricomprenda merita una particolare riflessione.

Ad esempio, potremmo trovare in caso di appendici o di indennità straordinarie per calamità naturali dichiarazioni del tipo : “se il fabbricato, a seguito dell’evento attestato dalla Pubblica Autorità competente, risulta completamente distrutto o subisce un danno che ne comprometta la stabilità…”

Che l’evento debba essere attestato dalla Pubblica Autorità è abbastanza evidente, nessuno riesce ad inventarsi un Terremoto, ma che il fabbricato assicurato debba subire un danno che ne comprometta la stabilità è un’affermazione “pericolosa”.

Una definizione di questo tipo esclude, in pratica, i danni più frequenti. Ovvero quelli alle tramezze, agli impianti a servizio del fabbricato, che non compromettono la stabilità dell’edificio ma sono comunque diretta conseguenza del terremoto. Tali danni, in questo caso, non sarebbero liquidabili. La Polizza coprirebbe soltanto in caso di danni strutturali, ad esempio crepe nelle mura portanti per le quali l’abitazione sarebbe dichiarata inagibile dalle autorità.

Altro fattore importante da considerare è la sequenza di eventi sismici. Solitamente infatti, nella descrizione del rischio, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono considerate parte dello stesso Terremoto e quindi danno origine ad “un solo Sinistro”. Questo è un aspetto positivo in quanto, essendo previste nella maggior parte dei casi franchigie (o scoperti) importanti, se ogni scossa fosse considerata come singolo sinistro, non verremmo mai indennizzati. Un Terremoto è caratterizzato quasi sempre da una sequenza di eventi sismici ravvicinati (o entro le 72 ore) e i danni devono essere quantificati solo dopo che gli episodi risultano attenuati se non scomparsi definitivamente.

Questo per dire che, tra le altre cose, è fondamentale valutare in che modo la Polizza definisca i tempi del Sinistro Terremoto rappresentati da una serie di scosse intervallate (E’ proprio la durata di questo intervallo in ore o in giorni che dobbiamo valutare e confrontare).

Altro aspetto da valutare potrebbe essere quello relativo al “periodo di carenza”. Il periodo di carenza è un intervallo di tempo dal pagamento del premio durante il quale la garanzia non è operativa.

Lo troviamo nelle Assicurazioni Malattia o nell’Assicurazione Vita Temporanea Caso Morte, ma ha il suo senso anche in questa Polizza. Infatti, essendo gli Italiani tipicamente “fatalisti”, potrebbe succedere che durante una sequenza sismica qualcuno, privo di Assicurazione Terremoto e che non ha ancora subito dei danni, voglia correre ai ripari stipulando la Polizza. In questi casi la Compagnia di Assicurazioni si tutela dichiarando ad esempio che : “… la copertura è operante dal 15esimo giorno successivo alla data di pagamento del premio…”. Per cui, durante i primi 15 giorni, gli eventuali danni arrecati al fabbricato da un Terremoto non sarebbero indennizzabili.

Nella Polizza solitamente non sono compresi solo i danni da Terremoto, ma anche quelli derivanti da eventuali Alluvioni o Inondazioni. In questo caso è bene leggere le condizioni per capire tali eventi sono inclusi nella definizione del rischio assicurato.



Cosa copre la Polizza Calamità Naturali?

Cerchiamo di capire in linea di massima quali danni sono rimborsabili da una Polizza Calamità Naturali.

Generalmente sono assicurati i danni materiali e diretti (compresi quelli da Incendio e Scoppio) subiti dal fabbricato e/o dal contenuto (se assicurato) a causa di :

Terremoto (come definito poc’anzi anche nella sequenza sismica);
Formazione di ruscelli a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche;
Fuoriuscita d’acqua dai bacini naturali o artificiali (anche se provocata da un Terremoto o da una frana o smottamento del terreno);

Questi eventi devono manifestarsi in modo devastante su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.



Cosa non copre la Polizza Calamità Naturali?

Diamo un’occhiata anche alle esclusioni perché possono essere importanti…

Generalmente sono esclusi i danni :

causati da un maremoto o uno tsunami (anche se originati da Alluvione, Inondazione o Terremoto);
causati da un’eruzione vulcanica;
causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o radiazioni (anche se originate da Alluvione, Inondazione o Terremoto);
che si verificano in occasione di guerra, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio (Eventi Socio-Politici);
causati da sciacallaggio;
indiretti (mancato godimento del reddito da locazione, sospensione lavori, e in genere quelli che non riguardano materialmente il fabbricato o i beni assicurati ma che indirettamente sono conseguenza dell’Alluvione, Inondazione o Terremoto);
ai locali interrati (questo di solito solo in caso di Alluvione o Inondazione);
ai fabbricati che non erano conformi alle Norme Antisismiche vigenti alla data di costruzione;

Attenzione in particolare allo sciacallaggio (fenomeno ricorrente dopo gli eventi assicurati) e soprattutto alle Norme Antisismiche.

Quest’ultima esclusione può farci pagare un premio inutilmente. Sappiamo che la maggior parte delle abitazioni nel nostro Paese non sono costruite con criterio Antisismico e quindi è preferibile stipulare delle Polizze che distinguano nettamente le tipologie di costruzione : Ad esempio Fabbricato in Muratura o Fabbricato Antisismico.

In questo modo piuttosto pagheremo un premio più alto, ma saremo certi dell’operatività della garanzia in caso di Terremoto.

Solitamente le Compagnie di Assicurazioni classificano come antisismico il fabbricato conforme ai principi definiti nell’ordinanza ministeriale n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” del 14/01/2008.

Prima di stipulare la Polizza quindi è indispensabile accertarsi di tale conformità in quanto è una condizione essenziale affinché la garanzia sia resa operante.



Parliamo ora di Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo…

Questa è la nota più “dolente” se confrontiamo i vari prodotti ad oggi esistenti sul mercato.

Le Franchigie (o gli Scoperti) in caso di Alluvione, Inondazione o Terremoto possono essere molto elevate e di norma si aggirano attorno ai € 20.000,00 (o 20% del danno per lo Scoperto).

Inoltre non è mai rimborsabile l’intero valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ma al massimo una percentuale dello stesso che va dal 30% al 70% (questo succede soprattutto nelle Appendici Terremoto all’Assicurazione Casa, infatti è meglio stipulare una Polizza distinta per questi eventi).

Sono pochissimi i casi in cui sono previste franchigie irrisorie (per escludere i piccoli danni) o limiti di indennizzo più elevati o con la previsione di un massimale dedicato alla garanzia Calamità Naturali e separato da quello previsto per l’Incendio.

In virtù di ciò che abbiamo visto è dunque indispensabile confrontare, soprattutto in questo caso, le diverse offerte del mercato.
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 12 agosto 2025
    Bari
    24
    68
    73
    16
    76
    Cagliari
    78
    24
    82
    32
    90
    Firenze
    39
    46
    21
    45
    28
    Genova
    50
    03
    21
    64
    09
    Milano
    85
    44
    38
    43
    34
    Napoli
    12
    16
    56
    61
    03
    Palermo
    75
    64
    34
    25
    28
    Roma
    55
    29
    43
    06
    64
    Torino
    38
    60
    90
    53
    82
    Venezia
    12
    75
    34
    67
    77
    Nazionale
    70
    17
    25
    41
    57
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    25
    28
    19
    34
    36

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto