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QUARTA POTENZA MONDIALE.

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SEI PROPRIETA DELLO stato e non lo sai !!

ATTO DI NASCITA (parte prima)

Lo Stato Corporation Italia (come tutti gli altri stati) crea ex nihilo (dal nulla), ens legis (per effetto di legge), tramite l’atto di nascita due status, che corrispondono ad una serie di menzogne: SOGGETTO GIURIDICO e Persona FISICA.
Il neonato diventa soggetto giuridico (finzione giuridica), il cui ruolo fondamentale è quello di essere debitore in modo inestinguibile dello Stato Corporation (proprietario) in cui è stato anagraficamente inserito. Va da sè che lo Stato si arroga il ruolo di creditore inalienabile della artefatta finzione giuridica.

Leggendo il “legalese” di questo documento si evince che un dichiarante (brava persona) ha trovato un bimbo “trovatello” che nel frattempo viene accudito da sua moglie (altra brava persona) e come si fa per gli oggetti smarriti, lo consegna alla pubblica amministrazione.
Questa se ne assume l’incarico (se ne appropria) tramite l’ostetrica che ne controlla la vitalità e l’ufficiale medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della avvenuta consegna.
Interessante la grafia dei nomi degli attori coinvolti:
Dichiarante: COGNOME NOME
Da: COGNOME NOME
Neonato: COGNOME NOME
Ostetrica: Cognome Nome
Ufficiale medico: Cognome Nome
L’unico motivo possibile che spieghi l’utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi è la “Deminutio Capitis”, da cui si comprende che le prime tre figure, sottostanno alla deminutio capitis maxima, ovvero sono schiavi senza diritti (SOGGETTI GIURIDICI), mentre le altre due figure godono della momentanea qualità di Personalità Giuridica, attribuita loro dallo Stato nell’ esercizio delle loro pubbliche funzioni.
Nell’atto di nascita si indica il padre naturale con il termine di “dichiarante” asportando in tal modo il rapporto famigliare, la madre viene espressa con un moto da luogo “da” e giuridicamente viene identificata come puerpera (che non vuol dire madre), anch’ essa senza vincolo famigliare con il neonato, il quale viene indicato con i soli nomi propri a conferma di assenza di vincoli famigliari.
Viene in questo modo negato il vincolo di sangue della famiglia, ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo “ius sanguinis” non è applicabile, in quanto non esiste traditio sanguinis (trasmissione del sangue)

Dato che la legge italiana prevede lo ius sanguinis, ovvero si acquisisce la cittadinanza esclusivamente se si è di padre certamente italiano, visto che il padre agli atti non è menzionato come padre, la madre è puerpuera (colei che dà alla luce) ma non è madre giuridicamente, noi tecnicamente siamo tutti apolidi.
Non ci è stata trasmessa la cittadinanza, non abbiamo una provenienza ex familia ( dalla famiglia) quindi non abbiamo trasmissione genetica ipotetica di italianità.
La cittadinanza viene creata nel momento in cui veniamo registrati all’anagrafe.
COME?

Nel momento in cui il nostro atto di nascita viene inserito nei registri anagrafici Parte I Serie A e Parte II Serie B si istituisce un vero e proprio Trust (vedi definizione nel glossario) mediante il quale i genitori inconsapevoli, consegnano il nascituro sotto l’ amministrazione, la tutela e la curatela dello Stato.
Vediamo nel dettaglio come veniamo iscritti nei due registri.
Come si può vedere nel registro Parte 1 serie A, nel box grafico* a sinistra, il padre, o chi ne fa le veci, firma e viene menzionato come il dichiarante, la madre, viene menzionata come un moto da luogo “da” ed il nascituro è indicato col solo nome.
Nella colonna di destra del registro parte 1 serie A, chiuso in un altro box grafico*, c’è scritto per la prima volta il cognome e il nome del nascituro per intero, sotto c’è la firma dell’ ufficiale di stato civile (SE MANCA E’ SOLO PER UN VIZIO DI FORMA), ma non è prevista la firma dei genitori.
*Si definisce “box”, la struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla il contenuto. Quando si firma all’ interno di un box, si sottoscrive solo il contenuto all’ interno del box.
Ne consegue che il dichiarante a sinistra e il nascituro (NOME COGNOME) a destra, non sono legati in nessun modo.
Si tratta in realtà di una presa in consegna, creazione ex nhilo (dal nulla) ens legis (solo per una azione di legge) di una finzione giuridica prima inesistente, chiamata centro di imputazione giuridica o soggettività giuridica.

Video “L’Atto di Nascita nel registro anagrafico ( Registro Serie A – Parte I)”


Nel Registro Serie 2 Parte B LA CESSIONE DEL BENE E’ ANCORA PIU’ EVIDENTE.
Con l’inserimento nel registro Parte 2 Serie B ha praticamente inizio la CESSIONE DEI NOSTRI FIGLI ALLO STATO con l’ ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST VIVENTE
QUELLA PARTE CHE CERCANO DI NASCONDERCI, IMPEDENDOCENE L’ACCESSO.

QUI:
1) solo due sono citati come personalità giuridiche: l’ufficiale di stato civile e l’ostetrica
2) TUTTI gli altri figuranti sono citati come SOGGETTI GIURIDICI
3) il padre non è mai citato come tale
4) la madre UNA SOLA VOLTA
5) il documento si basa UNICAMENTE SULL’ATTESTAZIONE DI NASCITA

documento altamente e fraudolentemente IMPERSONALE
6) La struttura di questo contratto è quella di un trust vivente, ove lo stato corporation è il disponente, la pubblica amministrazione il fiduciario (trustee) e il soggetto giuridico il beneficiario (eterno debitore) e su questo ESISTE UNA SOLA ED UNICA FIRMA QUELLA DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.


Ne consegue che quanto dichiarato dai “genitori” NON HA LA MINIMA VALENZA IN QUANTO MAI SOTTOFIRMATO PER AUTODICHIARAZIONE IN FEDE E IN ONORE da nessuno di loro che, NON SONO PARTE TESTIMONIANTE, NE’ DICHIARANTE.
(Potreste mai ritenere valido un contratto sottoscritto soltanto da una delle parti in causa?)

ATTO DI NASCITA (seconda parte)

A tutti gli effetti l’Atto di Nascita è un contratto!
Questo contratto non è valido per diversi motivi
- Le figure famigliari in esso contenute, come si è potuto vedere, sono indicate in modo erroneo, non corrispondono alla verità.
- La negazione del vincolo famigliare impedisce l’applicazione dello “ius sanguinis” e di conseguenza la cittadinanza non viene trasmessa da padre certamente italiano. La contraddizione tra la negazione dello “ius sanguinis” e l’attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile.
- Inoltre non viene fatta menzione nell’ Atto di Nascita del debito pubblico che viene accollato al neonato, proprio tramite l’artefatta finzione giuridica.
Tale debito è per sua struttura insolvibile e di fatto certifica il ruolo di debitore del neonato per tutto il resto della sua vita.

- Contemporaneamente alla nascita, sempre “ens legis” all’essere umano libero viene affiancato un’altro status giuridico, la Persona Fisica avente capacità giuridica (di essere giudicato) e che acquisirà capacità di agire al compimento del diciottesimo anno (pagherà da quel momento tutto quello di cui il soggetto giuridico è debitore, anche penalmente).
- Le omissioni dello Stato Corporation su questo contratto sono oltre il limite del sopportabile e che nessuno possa dire che tutto ciò è avvenuto per caso. La programmazione di questa gabbia è talmente evidente ed i tempi di realizzazione talmente lenti, così come la presentazione dei fatti è menzognera, da far comprendere che il progetto è unico e non ci sia alcun errore nella sua esecuzione.
- Inoltre questo contratto non è stato mai firmato da nessuno con capacità di agire in prima persona, che viene esercitata attraverso la carta d’identità (che viene firmata ancora in età minore), codice fiscale e altre scritture, codici magnetici etc.
CONCLUSIONE
CON L’ATTO DI NASCITA VIENE CREATO, USANDO ARBITRARIAMENTE E ARTIFICIOSAMENTE IL NOME DEL NEONATO, IL SUO “SOGGETTO GIURIDICO”, ESSENDO TALE CONTRATTO NULLO “AB ORIGINE”, OGNI SUCCESSIVO ABUSO DI TALE “STATUS” CREATO ENS LEGIS E’ ARBITRARIO, COERCITIVO,
ILLEGALE E TESO ALLA SCHIAVIZZAZIONE DEL SINGOLO INDIVIDUO. Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo “ab origine” a causa di vizi occulti.
Ciononostante da quel momento si è sotto la giurisdizione dello Stato, ci si accolla la propria parte di debito pubblico e si è soggetti a tutte le ingiuste imposizioni fiscali che hanno solo il fine di spremerci e di mantenerci in uno stato di schiavitù.
Chi è nuovo a questo argomento, è invitato a controllare tutti i suoi documenti (carta d’identità, patente, codice fiscale, tessera sanitaria, passaporto ecc…)
e noterà che il proprio NOME e COGNOME è tutto scritto in maiuscolo.
La stessa cosa la si può notare in tutte le lettere che vi arrivano (banche, equitalia, bollette, compagnie telefoniche ecc…). Per tutto ciò che riguarda tutte le vostre operazioni commerciali ed economiche e la vita sociale (a parte il penale), si fa riferimento al vostro SOGGETTO GIURIDICO.

E’ importante comprendere come questa (entità astratta) è stata creata dallo Stato per giocare un solo ruolo : quello di essere il suo debitore da spremere.
Ogni volta che vi identificate con esso, date il consenso ad una autorità dello Stato di applicare le normative del diritto positivo su di voi. E appena consegnate un vostro documento di riconoscimento nelle mani di un ufficiale che rappresenta lo Stato, date il vostro consenso allo stesso ad agire sul beneficiario, che è rappresentato dal vostro soggetto giuridico scritto TUTTO MAIUSCOLO. Quindi quel soggetto giuridico TUTTO MAIUSCOLO, non è altro che un intermediario in veste di schiavo fra la vostra vera essenza di essere umano/persona umana e i vostri vessatori.
In questo scambio viene omesso il vantaggio dello Stato, ma vengono proposti i servizi che dovrebbero a questo punto essere totalmente gratuiti.

Per fare alcuni esempi citiamo la sanità, per nulla gratuita (come ben sanno tutti) e contenente l’obbligo di rispettare i protocolli previsti da leggi non sottoscritte in cui è obbligatorio, fra altre imposizioni, vaccinare i nuovi nati seguendo protocolli sanitari assai dubbi e rifiutando di prenderne responsabilità diretta.

Citiamo anche l’istruzione, che fino al momento in cui è obbligatoria, dovrebbe anche essere gratuita
, fatto che sappiamo ben lungi dall’essere realtà. Senza parlare del fatto che i programmi e metodi di insegnamento sono altamente manipolatori oltre che contenenti nozioni evidentemente fasulle.

Con la LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064 vengono omesse le indicazioni di padre e di madre nei certificati relativi agli atti di nascita.
Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.
Art. 2.
L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.
Art. 3.
Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.
Art. 4.
Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:
"Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
"L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato".
Art. 5.
Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.
Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insertanella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Link della Legge sulla Gazzetta Ufficiale:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/

Leggi, Decreti Legge e Decreti Legislativi PER RICHIEDERE AL COMUNE COPIA ANASTATICA INTEGRALE DELL'ATTO ORIGINALE DI NASCITA DI VOSTRO FIGLIO:
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352

" 2. I documenti NON possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso." "Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici."
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/norme/dp352-92.htm
Legge Brunetta sulla Trasparenza della Pubblica amministrazione
art 11 CAPO III Trasparenza e rendicontazione della performance
Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come ACCESSIBILITA' TOTALE, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
"Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità
(articolo modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1. TUTTI I DOCUMENTI, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono PUBBLICI e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7."
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
 

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