Novità

RAPINA SULLA TARI CONTROLLA

Alien.

Advanced Premium Member
[h=1]Abbiamo pagato la Tari «gonfiata»? Il caos sulla tassa sui rifiuti: come verificare e chiedere i rimborsi[/h]
C’è parecchia confusione sulla tassa sui rifiuti, sulla quale alcuni Comuni hanno fatto un errore, facendo pagare ai cittadini più del dovuto
di Corinna De Cesare, Gino Pagliuca, Fabio Savelli

1 di 7 [h=2]Tari gonfiata, chi se ne è accorto?[/h]
Anche stavolta il diavolo sta nel dettaglio. Ad accorgersi proprio di quel dettaglio un giovane parlamentare del Movimento 5Stelle, Giuseppe L’Abbate. Con l’aiuto del suo commercialista ha notato che nel versamento della tassa sui rifiuti qualcosa non quadrava e per questo ha fatto un’interrogazione parlamentare. Il suo comune, Polignano a Mare nel barese, nel suo regolamento per la Tari aveva applicato la quota variabile a tutte le pertinenze dell’utenza domestica, compresi box e cantine. In realtà, come ha chiarito recentemente il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, si tratta di un’errata comprensione della legge di primo livello, secondo la quale la Tari, per la parte variabile, va applicata soltanto all’abitazione e non anche alle pertinenze.

tari-kzuD-U43390938701428YPE-593x443@Corriere-Web-Sezioni.JPG
 
TARI: COME SI CALCOLA?

La corresponsione viene fatta in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa, a sua volta, fa riferimento alla superficie dei locali e delle aree oggetto del tributo, essendo poi commisurata a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in riferimento agli usi, oltre che al tipo di attività svolte.

Si ricorda come la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è data da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Questo con riferimento sia, alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sia alle altre unità immobiliari quali immobili a destinazione speciale o particolare – gruppi catastali D e E – e le aree scoperte.

Il criterio della superficie calpestabile, riguardo alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, sarà utilizzato sino a quando non avverrà l’allineamento definitivo dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria con i dati concernenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ogni Comune. Soltanto a partire da allora, infatti, potrà rilevare, come superficie assoggettabile al tributo, l’80% della superficie catastale.

TARI: QUALI SONO LE RIDUZIONI OBBLIOGATORIE?

Riduzioni obbligatorie sono previste per legge e nello specifico:

1) nelle zone dove non viene fatta la raccolta, per via della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, prevedendo anche una modulazione: la tassa sui rifiuti risulta dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa;

2) in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di svolgimento dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per ragioni sindacali o per impedimenti imprevedibili sotto il profilo organizzativo che abbiano causato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria quale danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI risulta dovuta nella misura massima del 20% della tariffa;

3) in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche: la riduzione avviene sulla base di una variabile che è a scelta del singolo Comune.

TARI: QUALI SONO LE RIDUZIONI FACOLTATIVE?

Oltre alle riduzioni sancite dalla legge, viene rimessa ai Comuni la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni, appunto facoltative, riferibili a:

1) abitazioni con un unico occupante;

2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro utilizzo limitato e discontinuo;

3) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, tuttavia ricorrente;

4) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per un periodo che supera i 6 mesi all’anno, all’estero;

5) fabbricati rurali ad uso abitativo.

TARI: CHI PUO’ BENEFICIARE DELLE ESENZIONI?

Secondo il presupposto della norma, per il quale non vanno tassati gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree, risultano rispettivamente esenti:

1) le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva, come ad esempio, l’androne, o le scale di accesso;

2) i locali in cui l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma risulta oggettiva, come ad esempio i solai e le cantine;

3) i locali in cui, in determinate circostanze temporali , non è possibile produrre rifiuti.

TARI: COME FARE IL VERSAMENTO?

Il versamento va effettuato con Modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale al quale vengono applicate le disposizioni regolanti il Mod. F24, in quanto compatibili, ovvero mediante le altre modalità di pagamento fornite dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

E’ il Comune a fissare le scadenze di pagamento della tassa, di norma, stabilendo almeno due rate con scadenza semestrale, nonostante sia comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

TARI: COME FARE LA DICHIARAZIONE?

I soggetti passivi della TARI devono presentare una dichiarazione complessivaattinente alla IUC, comprensiva anche della TASI.

Tale presentazione va fatta entro il termine del 30 giugno dell’anno consecutivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla IUC.

Si precisa come la dichiarazione, redatta su modello reso disponibile dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non intervengano variazioni rispetto ai dati dichiarati da cui possa derivare un ammontare del tributo diverso. In questa circostanza, infatti, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le citate variazioni.

Nella dichiarazione concernente le unità immobiliari a destinazione ordinariavanno obbligatoriamente riportati:

– i dati catastali;

– il numero civico di ubicazione dell’immobile;

– il numero dell’interno, se sussistente.

Ai fini della dichiarazione attinente la TARI, si ricorda infine che rimangono valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA o TARES.
 
Le città coinvolte


Sono molti i comuni che hanno commesso l’errore di calcolo, tra questi Milano, Ancona, Cagliari, Catanzaro, Genova e Napoli. Ulteriori verifiche dovranno essere condotte per stilare l’elenco completo e valutare l’eccesso ai danni dei contribuenti.

Come pretendere il rimborso
Il Movimento difesa del cittadino ha lanciato la campagna SOS Tari a cui aderire inviando una mail alla sede di pertinenza e partecipare alla richiesta di rimborso delle eccedenze.

Chi invece volesse agire a titolo personale deve opporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Per sapere se la Tasi è stata applicata nel modo corretto occorre inviare al comune una richiesta di accesso agli atti.

Vuoi ricevere aggiornamenti su questo argomento?
SEGUI
 
e a ROMA? Io non vedo uno spazzino dai primi di maggio!...Però la pulizia delle strade me la fanno pagare, come l'illuminazione pubblica, anche se la strada dove abito è stata quasi 5 mesi al buio dall'inizio dell'anno.
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 25 novembre 2025
    Bari
    06
    33
    14
    87
    73
    Cagliari
    90
    73
    48
    35
    67
    Firenze
    20
    66
    86
    79
    27
    Genova
    39
    55
    23
    74
    60
    Milano
    86
    34
    23
    18
    51
    Napoli
    01
    12
    60
    11
    82
    Palermo
    41
    78
    88
    71
    74
    Roma
    66
    77
    24
    53
    11
    Torino
    10
    90
    35
    77
    48
    Venezia
    47
    79
    82
    05
    65
    Nazionale
    88
    14
    15
    48
    09
    Estrazione Simbolotto
    Torino
    38
    33
    41
    02
    40
Indietro
Alto