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Testo esatto del comma 734 (versione originaria e vigente)Dal testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ordinario n. 45), e confermato da fonti ADM e Agenzia delle Entrate:Articolo 1 – comma 734
«734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro derivante dalla partecipazione a lotterie nazionali ad estrazione differita e istantanee, nonché ai giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2000, n. 430, è fissato nella misura del 20 per cento. La ritenuta è operata alla fonte dai soggetti incaricati dell'esercizio dei giochi, che versano l'importo trattenuto all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»
- In vigore dal 1° marzo 2020 (non c'è stata alcuna modifica o abrogazione successiva su questa aliquota per i giochi numerici in questione).
- Come funziona in pratica:
- Vincite fino a 500 euro → esenti da ritenuta (ricevi l'importo intero).
- Vincite superiori a 500 euro → ritenuta del 20% solo sulla parte eccedente i 500 euro (non sull'intero importo).
- Esempio: vincita di 1.000 euro → ritenuta 20% su 500 euro = 100 euro trattenuti → ricevi 900 euro netti.
- Esempio: vincita di 10.000 euro → ritenuta 20% su 9.500 euro = 1.900 euro trattenuti → ricevi 8.100 euro netti.
- La ritenuta è alla fonte (l'operatore o il punto vendita la trattiene automaticamente e la versa allo Stato).
In sintesi, per i giochi numerici affidati in concessione (Lotto, SuperEnalotto, ecc.):
- Le vincite derivanti da giocate fisiche (in ricevitoria) sono riscosse al netto della ritenuta del 20% (come citato esplicitamente nel decreto e negli articoli di FiscoOggi/ADM).
- Non introduce aumenti o riduzioni sulla tassazione delle vincite.
- Le novità riguardano invece aspetti operativi e di gestione: regole più stringenti su montepremi minimi, riassegnazioni tra fondi, annullamento giocate, limiti di puntata (fino a 200 euro max per singola giocata in alcuni casi), termini di riscossione uniformi (60-90 giorni), destinazione delle vincite non riscosse (allo Stato), e garanzie per i ricevitori (es. fondo per danni).
quindi.....è possibile a questo punto avere la certezza di :
prima dell'entrata in vigore del comma 734 della Legge n. 160/2019 (cioè prima del 1° marzo 2020), l'aliquota della ritenuta sulle vincite per i giochi interessati da quella norma – come le lotterie nazionali ad estrazione differita e istantanee (es. Gratta e Vinci) e i giochi numerici a totalizzatore nazionale (es. SuperEnalotto, SiVinceTutto, Eurojackpot) – era dell'8% sulla parte eccedente i 500 euro.Storico breve delle aliquote per questi giochi
- Fino al 30 settembre 2017: Ritenuta del 6% sulla parte di vincita superiore a 500 euro (introdotta dalla Legge di Stabilità 2012 e modificata nel tempo).
- Dal 1° ottobre 2017 al 29 febbraio 2020: Aumentata all'8% sulla parte eccedente i 500 euro (art. 6, comma 2, del DL 50/2017, convertito in L. 96/2017).
taxnews.it +2 - Dal 1° marzo 2020 in poi: Portata al 20% sulla parte eccedente i 500 euro, come stabilito proprio dal comma 734 della L. 160/2019 (e confermato senza modifiche successive).
superenalotto.net +1
adm.gov.it +2
Per il Lotto base e MillionDay, l'8% è in vigore dal 2017 e non è cambiato. Nessun cambiamento da domani Come già detto, il decreto ministeriale n. 214 del 3 dicembre 2025 (entrato in vigore domani, 27 gennaio 2026) non modifica in alcun modo le aliquote o le soglie della ritenuta sulle vincite. Ribadisce solo le regole operative generali per i giochi numerici (es. orari di chiusura giocate, payout minimi, termini di riscossione), mantenendo invariata la "tassa sulla fortuna" al 20% per i giochi interessati dal comma 734.
chiusa la diatriba