Diciamo fin da subito che la legge vieta di andare in giro con il volto coperto.
Il nostro ordinamento penale principalmente interpreta la circostanza del volto travisato come un’aggravante del reato che sussiste ogni qualvolta in cui vi sia una lieve alterazione dell’aspetto esteriore del reo, ottenuta con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento del soggetto.
Tuttavia, come abbiamo anticipato, non è possibile andare in giro con il volto coperto.
Punto di partenza è il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) il quale, all’art. 85, prevede:
“È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103“.
Si tratta di una disposizione di legge parecchio datata ma che certamente è ancora in vigore.
Successivamente, con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge . 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
Le nuove disposizioni in tema di sicurezza, prevedono, all’art. 5:
“E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
E’ in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza”.
La norma parla inizialmente di caschi protettivi ma la locuzione “qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” ha carattere generico e può senza dubbio ricomprendere anche l’utilizzo di una maschera.
E’ bene precisare che l’inciso “senza giustificato motivo” porta a escludere la configurazione del reato tutte le volte in cui, appunto, sussista una concreta e valida motivazione per poter travisare il volto che, comunque, dovrà essere valutata caso per caso.
Allo stesso modo, andrà valutato caso per caso l’ipotesi in cui il comportamento del soggetto in maschera non si sia limitato a indossare una maschera ma, realmente, abbia provocato uno stato di paura e ansia alle proprie vittime non potendo escludere anche la sussistenza di altri reati.