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OFFICINA AUTO

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Cosa c'è da sapere quando si va per officine

A chiunque possieda un'automobile sarà senz'altro capitato in più di una circostanza di dover portare il proprio veicolo in officina per una riparazione o una sostituzione.

A molti sarà anche capitato di non essere stati per nulla o poco soddisfatti del lavoro svolto dal meccanico che si riteneva „di fiducia“, ma con il quale alla fine si è dovuto magari litigare per fatture troppo esose o lavori mai ordinati.

Al nostro centro giungono continuamente centinaia di segnalazioni di clienti di officine e carrozzerie, che si lamentano dei più svariati inconvenienti, quali ad esempio:

corrispettivi di fatture spropositati;
addebiti in fattura relativi a lavori eseguiti, ma mai ordinati dal cliente;
prezzi di materiali e manodopera eccessivi;
difetti e mancanze fatti riparare, ma che dopo breve tempo si sono ripresentati, magari più gravi di prima;
scarsa trasparenza e informazione preventiva da parte dei responsabili delle officine.

Come muoversi per evitare o almeno limitare arrabbiature inutili?

Anche se è bene dire subito che la realtà è spesso diversa da quello che qui si scrive provate almeno a tenere presente che:

- quando vi recate in officina, lamentando un problema al vostro veicolo, prima cosa da richiedere è il rilascio di un preventivo dettagliato e possibilmente scritto sul costo degli interventi che si rendono necessari;

- se il riparatore vi risponde che „non ha tempo per il preventivo“ oppure che „di solito non rilasciamo alcun preventivo“, forse è meglio rivolgersi a qualche altro meccanico o centro di assistenza;

- se un preventivo non è possibile senza operazioni di smontaggio di parti del veicolo, autorizzate l‘officina allo smontaggio e fatevi comunque rilasciare una scheda tecnica preventiva degli interventi - riparazioni o sostituzioni - da effettuare; nella scheda dovranno essere specificati i lavori da eseguire, i materiali da impiegare, le ore di manodopera necessarie, l‘importo complessivo dell‘intervento; la scheda, al di là dell‘importanza quale base per valutare il costo del lavoro, potrà servire per „fotografare“ le condizioni del veicolo in quel dato momento e quindi essere utile per determinare eventuali responsabilità, proprie o altrui, dei difetti di funzionamento del veicolo;

- attenzione a non lasciare semplicemente l‘auto al riparatore, dando a questi implicitamente o esplicitamente - con frasi del tipo „veda lei cosa c‘è da fare“ oppure „mi dia una controllatina generale“ - la possibilità di „fare il bello e cattivo tempo“ con la vostra macchina, vedi ad es. riparazioni all‘inizio non previste; nel caso si debbano effettuare più o meno costosi interventi sul mezzo, mettete per iscritto la vostra volontà di essere informati per tempo su tempi e soprattutto costi degli interventi: solo dopo un'attenta valutazione di quello che vi viene comunicato, date l'OK per l'effettuazione dei lavori. L'officina non può eseguire lavori non espressamente autorizzati dal cliente!

- Se avete dei dubbi sui costi delle riparazioni, prendete tempo e verificate se presso altre officine potete ottenere un trattamento economico migliore.

- Se vi è stata una sostituzione: richiedete sempre ed in anticipo che i pezzi sostituiti vi vengano messi da parte, affinchè li possiate ritirare, insieme con il mezzo.

- Quando vi viene riconsegnata l‘auto, richiedete di effettuare assieme al meccanico una prova su strada del mezzo;

- Se non siete d‘accordo con l‘importo della fattura richiesto oppure ritenete che dei lavori NON siano stati eseguiti a regola d‘arte, e l‘officina vi richiede il pagamento immediato della fattura, „pagate con riserva di reclamo“ indicando chiaramente questa cosa con la vostra firma sulla copia della fattura che lasciate all‘officina e anche sulla vostra copia: solo così sarete legittimati a contestare, eventualmente anche davanti ad un giudice, il corrispettivo richiesto o il lavoro (mal) eseguito.

- Norme sulle denuncia dei vizi e difetti: attenzione alle nuove norme sulla garanzia! La contestazione del cattivo lavoro eseguito va fatta entro 60 giorni dalla scoperta dei vizi e difetti; l‘esistenza del difetto è presunta fino a 6 mesi dalla consegna del bene e quindi spetta all‘artigiano dimostrare che il difetto è causa a lui non imputabile; 24 mesi dalla riparazione o sostituzione è il termine di garanzia.
Cosa si richiede alle officine

Che il cliente sia consigliato nel suo esclusivo interesse;
Che al cliente stesso siano prospettate le soluzioni tecniche, che pur rispettose delle norme di sicurezza in materia di circolazione, e possibilmente a parità di prestazioni, si presentino come le più economicamente vantaggiose per lo stesso;
Che esse provvedano a rilasciare, a semplice richiesta verbale del cliente, un preventivo scritto degli interventi da eseguire e dei relativi costi;
Che i lavori vengano eseguiti con diligenza e a regola d‘arte;
Che vengano applicate e non superate le tariffe di manodopera suggerite dalla locali associazioni di categoria e depositate presso la Camera di Commercio;
Che tali tariffe siano chiaramente esposte, ben visibili e consultabili da parte dell‘utenza all‘interno dei locali dell‘officina;
Che vengano rispettati e non superati i tempi canonici previsti per ciascun intervento, secondo le indicazioni contenute nei cd. tempari vigenti;
Che all‘atto della riconsegna del mezzo al cliente, venga rilasciata allo stesso regolare fattura o ricevuta fiscale, con dettagliata esposizione dei lavori eseguiti, dei materiali impiegati e sostituiti, del tempo impiegato e dei relativi costi;
Che in occasione di operazioni di revisione periodica dei veicoli, il riparatore non approfitti della situazione per eseguire lavori o effettuare sostituzioni non necessarie che comportino solo costi aggiuntivi per l‘utente;
Che vengano rispettate le regole di correttezza professionale, di buona educazione e cortesia

Si ricorda infine che per quanto riguarda le revisioni:

solo alcune officine possiedono l'autorizzazione provinciale ad effettuare le revisioni (per un elenco delle officine autorizzate si veda questo sito del Ministero dei trasporti);
che recandosi presso officine NON autorizzate, queste saranno comunque costrette a portare l'auto presso una con autorizzazione e questo surplus comporterà inevitabilmente il pagamento di qualche ulteriore compenso;
che la revisione si può fare anche presso i centri prova della Motorizzazione Civile,
che il costo per la semplice operazione di revisione presso le officine private è intorno ai € 40,00; di € 25,82 presso la Motorizzazione. Il costo ovviamente aumenta se ci sono da fare sostituzioni o riparazioni.
 
Riparazioni con fornitura di pezzi di ricambio: in questo si prefigura una vendita di ricambi montati soggetta alla garanzia biennale del Codice di consumo nei confronti di consumatori privati e pertanto il riparatore dovrà risponderne sia nell'eventualità di un ricambio difettoso sia in quello in cui il pezzo idoneo è stato installato erroneamente. In quest'ultimo caso si dovrà procedere a una nuova installazione. In nessuna caso il cliente è tenuto al pagamento di manodopera per la ripetizione della riparazione per difettosità del pezzo di ricambio. Nel caso di riparazioni effettuate con impiego di pezzi di ricambi rigenerati, valgono le stesse norme di garanzia previste per i ricambi nuovi. Se i ricambi sono usati con il consenso del proprietario dell'auto, è possibile ridurre la garanzia a un anno. In tutti i casi il diritto alla garanzia del Codice di Consumo è irrinunciabile e qualsiasi accordo fra officina e cliente in deroga non ha valore giuridico.

Spero ti sia d'auto per far valere le tue ragioni.

http://www.volvoclub.it/forum/index.php?topic=30238.10;wap2
 
Ultima modifica:
infatti se ti fai amico il meccanico sei fregato,si approfitta di te,mantieni le distanze e fatti rispettare.


Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 settembre 2008 0:00


Il codice del consumo (d.lgs.206/05), agli articoli dal 128 al 135, regola la garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori. La norma originaria e' il d.lgs. 24/2002 attuativo della direttiva 1999/44/CE che ha modificato il codice civile introducendo gli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies, poi abrogati ed inglobati dal codice del consumo stesso.

Tale garanzia di legge copre tutti i vizi di produzione e di conformita' presenti sui beni di consumo acquistati dai consumatori per due anni, prevedendo precisi adempimenti a carico del venditore. Essa funziona parallelamente, affiancandovisi come alternativa, all'eventuale garanzia del produttore (detta garanzia commerciale), garanzia che invece e' regolata da un contratto (solitamente incluso nella confezione del bene acquistato).

Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene, e' opportuno fare una scelta tra due strade, rappresentate dalle due garanzie suddette, valutando le condizioni contrattuali di quella del produttore rispetto a quelle fissate dalla legge e valide per tutti i beni di consumo. Tra le due garanzie possono esserci molte differenze, in termini economici e temporali, e la convenienza puo' cambiare a seconda del caso (tipo di difetto, momento in cui si manifesta, efficienza dei centri di assistenza, etc. etc.). Cambia anche la controparte a cui riferirsi. Per la garanzia contrattuale del produttore e' responsabile quest'ultimo nonche', rispetto ai singoli interventi, il centro di assistenza convenzionato. Per la garanzia di legge, invece, di fronte al consumatore/acquirente e' responsabile il venditore, che puo' ovviamente poi rivalersi entro un anno sul produttore o sul distributore del bene.

Per cautelarsi verso venditori che ignorano (in buona fede o meno) la garanzia biennale di legge a loro carico, e comunque per affrontare al meglio gli inconvenienti legati alla presenza di difetti o malfunzionamenti sui propri acquisti, e' bene che il consumatore sia -e si mostri- ben informato sulle regole e su tutti i passi a sua disposizione.

Indice scheda
QUANDO DI PUO' UTILIZZARE
I DIFETTI "COPERTI"
DIRITTI DEL CONSUMATORE
COME AGIRE: TEMPI E MODI
LINK UTILI

QUANDO SI PUO' UTILIZZARE
La garanzia di legge riguarda la vendita di beni di consumo al consumatore fatta nell'ambito dell'attivita' professionale o imprenditoriale del soggetto venditore, ditta, negozio, fabbrica, etc.
Sono escluse le vendite tra privati, pur se consumatori, o tra ditte (*).

I beni di consumo coperti sono tutti quelli mobili, anche da assemblare, tranne i beni oggetto di vendita all'asta, l'acqua ed il gas non confezionati e l'energia elettrica.

La garanzia e' applicabile anche ai beni usati, limitatamente pero' ai difetti NON derivanti all'uso normale della cosa tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo. Per i beni usati, inoltre, il venditore puo' prevedere una limitazione temporale della durata della garanzia non inferiore ad un anno. Cio' avviene frequentemente, ed anzi spesso il venditore prevede una propria garanzia, contrattuale, piu' dettagliata di quella di legge. E' opportuno che tale garanzia, se esiste, sia oggetto di valutazione prima di effettuare l'acquisto. Approfondimenti sul punto si trovano sulla scheda GARANZIE SUI BENI USATI: clicca qui

(*) Nota:
Per gli acquisti fra privati o tra ditte (acquisto con fattura intestata ad una ditta con partita iva) sono applicabili le generiche disposizioni del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una garanzia di un anno a carico del venditore a fronte di "vizi che rendano il bene inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore". In questo caso la contestazione deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta dei vizi, e la prova e' sempre a carico dell'acquirente. Contano molto le condizioni di vendita sottoscritte, nonche' -soprattutto per i beni usati- lo stato del bene al momento dell'acquisto.

I DIFETTI "COPERTI"
Sono oggetto della garanzia i vizi di produzione (malfunzionamenti, difetti del bene, etc), fatti rientrare dal codice nel piu' generale concetto del vizio di conformita' del bene rispetto al contratto di vendita.

In generale, si presume che il bene NON sia conforme al contratto quando:
- non e' idoneo all'uso al quale serve abitualmente un bene dello stesso tipo;
- non e' conforme alla descrizione fatta dal venditore (o riportata sulla confezione) e non possiede le qualita' del bene che eventualmente il venditore abbia presentato al consumatore come campione o modello;
- non presenta le qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle eventuali dichiarazioni pubbliche (pubblicita', etichette) fatte dal venditore o dal produttore;
- non e' idoneo all'uso voluto dal consumatore e comunicato al venditore al momento dell'acquisto.

In parole povere, sono contestabili sia i tipici vizi di produzione, quindi tutti i difetti che rendono il bene inservibile (rotture, malfunzionamenti, etc.), sia i tutti i generici vizi di non non conformita' : oggetto diverso da quello pattuito, assenza di caratteristiche promesse dal venditore, scritte in etichetta o fatte presenti dal consumatore al momento dell'acquisto, difformita' rispetto alla pubblicita' o alle "normali" aspettative del consumatore (un'apparecchiatura elettronica che non "colloqui" in italiano, per esempio), etc.

Si considera difetto anche quello che deriva dall'imperfetta o errata installazione del bene quando tale attivita' sia compresa nel contratto di vendita ed sia stata effettuata dal venditore o da terzi sotto la sua responsabilita'. Stessa cosa nel caso in cui l'installazione, concepita per poter essere fatta anche dal consumatore, sia stata da questi effettuata in modo non corretto a causa di carenza delle istruzioni di montaggio.

La garanzia non si applica:
- quando il venditore puo' dimostrare che il consumatore era a conoscenza del difetto e/o della mancanza, oppure non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza;
- quando il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore o da sue responsabilita' (interventi sul bene, uso incauto, etc.);
- quando il venditore puo' dimostrare che non era a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche inerenti il bene oppure che la decisione di acquistare il bene non e' stata influenzata dalle stesse;
- quando il venditore puo' dimostrare che le dichiarazioni pubbliche (pubblicita', promozioni, etc,) sono state adeguatamente corrette in modo da essere correttamente conoscibili al consumatore PRIMA dell'acquisto.

DIRITTI DEL CONSUMATORE
In caso di difetto di cui sopra il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese (**), della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione con un bene analogo oppure, in casi particolari, ad una riduzione del prezzo fino ad arrivare alla risoluzione del contratto.

In caso di difetti di conformita' rispetto al contratto (articolo diverso, caratteristiche mancanti, etc, vedi sopra) il rimedio classico e' la risoluzione del contratto, dato che non si tratta di vizi eliminabili con una riparazione o una sostituzione. Il principio e' quello generico fissato dal codice civile, la risoluzione del contratto per inadempienza.

In tutti gli altri casi, o comunque quando vi e' una rottura o un malfunzionamento. Il consumatore puo' scegliere tra la riparazione o la sostituzione. Se pero' il rimedio scelto (tipicamente la sostituzione) risultasse per il venditore eccessivamente oneroso rispetto all'altro, questi può scegliere il meno oneroso (tipicamente la riparazione).
L'eccessiva onerosita' si ha quando il rimedio scelto dal consumatore comporta un costo eccessivamente alto per il venditore rispetto a quello relativo all'altro rimedio, tenendo conto sia del valore del bene (senza difetti) sia dell'entita' del difetto stesso, ed anche dell'eventualita' che la soluzione alternativa sia pienamente risolutiva e non causi problemi al consumatore. Esempio tipico: difetto su un'auto a fronte del quale il consumatore chiede la sostituzione della stessa quando il difetto e' facilmente riparabile senza inconvenienti per il consumatore. In tale ottica un difetto che rende il motore totalmente inutilizzabile cambia molto le cose rispetto ad un piu' "semplice" malfunzionamento delle frecce, per completare l'esempio.

Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un congruo termine di tempo e non devono arrecare inconvenienti al consumatore.

Se il rimedio si rivela impossibile da attuare, eccessivamente oneroso (in termini di disagio e danni, anche relativi all'attesa) o non risolutive, e' possibile chiedere al venditore la risoluzione del contratto.
La valutazione di questi casi e' in parte soggettiva. Se per esempio si e' chiesta una riparazione e passano mesi senza ottenere nulla oppure se si sono tentate inutilmente diverse riparazioni, e' bene passare alla richiesta di sostituzione (se possibile) o direttamente alla risoluzione del contratto.
In alcuni casi, tipicamente quando il difetto e' lieve, al posto della risoluzione contrattuale si puo' ottenere una riduzione del prezzo. A fronte di difetti di lieve entita', infatti, la risoluzione non e' possibile per legge.

NOTE:
- (**) la gratuita' degli interventi di riparazione o sostituzione riguarda sia le spese inerenti la mano d'opera ed i materiali come anche le spese di spedizione del bene.
- niente impedisce alle due parti (consumatore e venditore) di trovarsi d'accordo su una soluzione "intermedia", che puo' essere per esempio la sostituzione con un bene non identico ma dello stesso tipo o la consegna di un buono acquisto. E' bene che il consumatore sappia, pero', che queste proposte sono rifiutabili, da considerarsi come "patteggiamenti" da fare magari per evitare di impegnarsi in successive controversie. La legge, infatti, prevede altro.
- e' bene distinguere la contestazione del vizio dal ripensamento o ad un proprio errore di acquisto. Se si e' sbagliato a scegliere articolo o se ci si e' ripensato, quando possibile e' bene esercitare il recesso (per acquisti a distanza o fatti fuori dai locali commerciali del venditore), entro 10 giorni lavorativi. Il recesso non e' esercitabile in caso di acquisto fatto in negozio, quindi in caso di proprio errore puo' essere ragionevole accettare un buono acquisto.

COME AGIRE: TEMPI E MODI
Sono coperti i vizi manifestatisi entro due anni dall'acquisto (consegna del bene); il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta per contestarli al venditore, quindi in realta' la prescrizione finale e' di 26 mesi.

Il vizio che si manifesta nei primi sei mesi dalla consegna del bene puo' essere presunto, ovvero NON grava sul consumatore la prova della sua presenza sul bene al momento dell'acquisto.
La prova invece grava sul consumatore quando il vizio di manifesta successivamente oppure quando il consumatore non possa dimostrare di aver opportunamente contestato nei termini. Detta prova consiste normalmente in una dichiarazione scritta rilasciata –a seconda del caso- da un tecnico od addirittura da un perito, o comunque da qualsiasi documento che possa "certificare" che il danno e' collegato ad un vizio preesistente, gia' presente sul bene (magari "latente") al momento dell'acquisto. Ogni considerazione in merito e' inevitabilmente generica e puo' cambiare di volta in volta a seconda del caso specifico.

E' quindi molto importante conservare lo scontrino di acquisto per almeno 26 mesi, e mostrarlo al venditore in caso di contestazioni. Il dato importante e' la data di acquisto, pur se lo scontrino fosse generico nella descrizione (meglio ovviamente se non lo e'). In mancanza puo' andare bene anche una ricevuta di pagamento (copia assegno, scontrino bancomat o carta di credito, etc.), oppure una ricevuta fiscale. Ottima documentazione di acquisto e' la fattura, a patto ovviamente che NON sia intestata ad una ditta (con relativa partita iva) ma ad un privato consumatore.

E' sempre consigliabile iniziare con un tentativo amichevole e bonario fatto recandosi direttamente dal venditore.
Alla minima traccia di una non obiettiva "resistenza" (una cosa e' la fondata contestazione delle nostre rimostranze, un'altra e' l'evasiva negazione del diritto, il mostrare di non conoscere la legge, la citazione di fantomatici termini scaduti magari relativi al recesso o al cambio merce, oppure il frequentissimo scarico della responsabilita' ai centri di assistenza del produttore, etc.) e' bene mostrarsi decisi e sicuri e far capire subito che si conosce la legge, minacciando di mettere tutto per iscritto in modo da poter agire anche legalmente.
Se ancora non si ottiene nulla e' bene passare alle vie piu' formali, riportando schematicamente tutte le contestazioni in una lettera di messa in mora per poi tentare, come primo passo successivo, una conciliazione dal giudice di pace o presso la locale camera di commercio, munendosi nel frattempo di tutta la documentazione necessaria.
Queste le istruzioni a cui attenersi:
Scheda pratica LA MESSA IN MORA: clicca qui

Nota importante:
Come gia' detto la garanzia di legge e' alternativa a quella del produttore che normalmente e' presente sui beni di largo consumo. In alcuni casi (per esempio quando e' difficile collegare il problema ad un vizio o comunque il vizio si manifesta molto tempo dopo l'acquisto) la garanzia del produttore puo' essere piu' conveniente e piu' rapidamente risolutiva. E' bene sempre dare un'occhiata al contratto per capire quale sia la strada piu' conveniente e adatta al caso, tenendo presente che la strada potrebbe anche essere cambiata successivamente (non sempre agevolmente, in realta', dipende molto dal caso).

LINK UTILI
- Codice del consumo: clicca qui

Versioni precedenti a cura di Katia Moscano e Domenico Murrone
 
cheda Pratica di Domenico Murrone
9 aprile 2005 0:00


.... il problema
- Sono 15 giorni che ho il telefono staccato, mi dicono che stanno provvedendo, ma rinviano sempre a domani, ho fatto anche due fax, ma niente.
- Ho consegnato il computer al centro assistenza da due mesi: telefono e mi rinviano di settimana in settimana, ho inviato anche due e-mail.
- Ho comprato un pc due mesi fa, dovevano consegnarlo dopo 15 giorni, ma ancora niente. Poiché ho urgenza di avere un pc, vorrei annullare l'acquisto e comprarmi il computer da qualche altra parte.
- Il gestore dell'elettricità mi minaccia di staccare la luce se non pago una fattura. Io quella fattura l'ho già pagata. Gli ho scritto tre email diffidandoli dallo staccarmi la corrente, ma non rispondono.

Indice scheda
COSA FARE
LA MESSA IN MORA
LA DIFFIDA
LA DIFFIDA AD ADEMPIERE
...E SE NON ADEMPIONO?
ESEMPI DI MESSA IN MORA E DIFFIDA SPECIFICI
ALTRI UTILI RIFERIMENTI

COSA FARE
Sono le tipiche situazioni che generano impotenza nei consumatori. È successo a tutti, nonostante si seguano le istruzioni della controparte: telefoni domani, invii un fax, ecc. In questi casi e’ meglio tagliare immediatamente la testa al toro e procedere con un'intimazione scritta in una delle forme indicate di seguito (messa in mora o diffida). Semplici e-mail e telefonate non servono. Per avere valore legale, le intimazioni devono essere inviate per raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (PEC). Si puo' utilizzare anche il fax, ma e' sempre consigliabile far seguire una copia per raccomandata a/r o pec.
Per rendere la missiva piu' efficace e informare l'Aduc dell'accaduto, si consiglia di inviare copia della lettera per conoscenza anche a: Aduc, Associazione Diritti Utenti Consumatori, Via Cavour 68 - 50129 Firenze
Non importa inviare la copia conoscenza all'Aduc per raccomandata, è sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta.

SERVIZIO "SCRIVIMI UNA LETTERA". Se lo ritieni utile, l'Aduc può redigere la lettera per te e anche rappresentarti nella corrispondenza con la controparte. Per chiedere il servizio e preventivo, descrivici l'accaduto allegando eventuale documentazione necessaria a inquadrare la vicenda. Scrivici utilizzando questo modulo oppure all'email assistenza@aduc.it .

LA MESSA IN MORA
E' una procedura per intimare ufficialmente alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento. E’ importante ricordare che la controparte e’ il soggetto col quale si e’ concluso il contratto, quindi occorre non farsi rimandare ad altri soggetti. Come prevede l’articolo 1219 del Codice civile, la messa in mora necessita di forma scritta e deve essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento.
La lettera deve essere incisiva e sintetica e deve contenere:
1. Descrizione dei fatti che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ e’ accaduto.
2. Richieste puntuali: consegna del bene, risoluzione del problema, e quantificazione del risarcimento danni richiesto.
3. Fissazione di un termine: ad esempio 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per casi urgenti il tempo concesso puo’ essere anche di 24/48 ore.
4. Minaccia di adire le vie legali con beneplacito di spese e danni nel caso la controparte non provvedesse a soddisfare le richieste.

LA DIFFIDA (generica)
E' sostanzialmente analoga alla messa in mora. Invece di intimare a fare qualcosa entro un certo termine (come nella messa in mora), con la diffida si intima a non fare una certa cosa altrimenti ci si rivolgera’ all’autorita’ competente. Al pari della messa in mora, la diffida ha valore di azione propedeutica per agire poi davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa.
La diffida dovrebbe essere strutturata in tre parti:
1. Descrizione dell’accaduto e/o di ciò che si teme possa accadere.
2. Intimazione a non fare: si diffida dal disturbare, dall'inviare illegittime richieste di pagamento, dall'attivare servizi non richiesti, ecc.
3. L'avvertimento che in difetto si adiranno le vie legali con beneplacito di spese e danni.

LA DIFFIDA AD ADEMPIERE
La diffida ad adempiere, differentemente dalla messa in mora o la diffida generica, è una dichiarazione scritta con cui si intima alla controparte il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intendera' senz'altro risolto.
E' uno di quei rari casi previsti dal codice civile in cui il contratto puo' essere unilateralmente sciolto ("risoluzione per inadempimento") senza una sentenza di un giudice. Pertanto, e' da usare al posto della messa in mora quando si intende sciogliere il contratto se, trascorso il termine, non vi e' adempimento.
Attenzione: l'inadempimento deve essere grave per poter provocare la risoluzione del contratto. Si consiglia di inviare la diffida ad adempiere solo quando l'inadempimento e' tale da rendere inservibile o comunque fortemente limitato il servizio o il bene acquistato.
La lettera deve contenere:
1. Descrizione dei fatti che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ e’ accaduto.
2. Richieste puntuali: consegna del bene, risoluzione del problema, etc.
3. Concludere la diffida ad adempiere con una formula di questo genere: "Se non adempirete entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile".

...E SE NON ADEMPIONO?
Trascorso il tempo concesso, nel caso della diffida ad adempiere il contratto e' automaticamente risolto. Ci si potra' poi rivolgere all'autorita' competente per ottenere la restituzione del prezzo pagato per l'oggetto del contratto e l'eventuale risarcimento del danno dovuto all'inadempimento.
Nel caso della messa in mora e diffida generica, invece, il contratto o i rapporti con la controparte rimangono intatti, ma il consumatore è autorizzato a rivolgersi all’autorità competente, che varia a secondo dei casi o degli importi:
- Giudice di pace fino a 5.000 euro in contenzioso;
- Tribunale civile per importi superiori.

Prima di fare causa, si possono attivare tentativi di conciliazione o reclami presso le competenti autorità garanti o organismi di mediazione. Non sono obbligatori (*), ma può valer la pena se si vuol fare un ultimo tentativo di evitare una causa giudiziaria:
- Conciliazione presso il Giudice di pace (non ci sono limiti di importo);
- Conciliazione presso la camera di commercio, per un tentativo di conciliazione nell’ambito di un rapporto contrattuale-commerciale;
- Conciliazione presso l'Arbitro bancario finanziario in ambito bancario;
- Conciliazione presso uno dei tanti organismi privati di mediazione registrati presso il Ministero della Giustizia.

In materia di telecomunicazione la conciliazione (prima dell'eventuale causa) e' ancora obbligatoria:
- Conciliazione presso i Co.Re.Com. regionali, in caso di controversie in ambito di telecomunicazione (telefonia e pay tv), obbligatoria.

(*) dal 13/12/2012 NON e' piu' vigente l'obbligatorieta' della conciliazione prevista dalla legge (D.lgs. 28/2010) per le controversie che riguardano danni da incidenti automobilistici, assicurazioni, banche, diritti reali, condominio, patti di famiglia, successioni, etc.etc. Cio' per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 24/10/2012 (in Gu il 12/12/12).
Per informazioni sui termini procedurali della conciliazione rimasti comunque vigenti si veda la scheda pratica LA NUOVA CONCILIAZIONE CIVILE.

ESEMPI DI MESSA IN MORA E DIFFIDA SPECIFICI
Alcuni esempi di messa in mora da noi predisposti:
- Viaggi, richiesta rimborso danni
- Diffida alla Rai per richiesta canone tv non dovuto
- Depurazione acqua. Rimborsi per servizio di depurazione non usufruito
- Richiesta rimborso Microsoft Windows pre-installato
- Richiesta di restituzione rette RSA

ALTRI UTILI RIFERIMENTI
Riferimenti utili per la controversia:
- Come imbastire una pratica legale
- Risarcimento del danno. Come dimostrarlo, richiederlo ed ottenerlo
 

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