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manteniamo la pensione anche a 30 mila badanti

Alien.

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[h=1]Pensioni alle spose badanti,

la Consulta dice no ai tagli[/h] [h=2]La Corte costituzionale ha bocciato una legge di 5 anni fa che metteva un tetto alle pensioni di reversibilità: nel mirino i matrimoni di ultrasettantenni con chi ha venti anni di meno. La legge puntava a evitare le frodi, ma la Consulta chiarisce: «Cambiati i tempi»[/h] [h=3]di [FONT=main-condensed_regular]Valentina Santarpia[/FONT][/h]



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No alle limitazioni del diritto alla pensione di reversibilità basate sull’età, cioè sul mero dato anagrafico. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, pubblicata oggi, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma (l’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un’età superiore ai settant’anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent’anni. La legge voleva porre un freno ai matrimoni di convenienza, spesso stipulati tra anziani e badanti, solo per assicurare un futuro economico alla persona di servizio. La Corte, richiamandosi alla propria costante giurisprudenza, ha però ritenuto irragionevole una limitazione del trattamento previdenziale, connessa al mero dato dell’età avanzata del coniuge e della differenza di età tra i coniugi.


[h=5]L’età non può bastare come criterio per mettere un limite[/h] La Corte ha ribadito che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà, che è alla base del trattamento previdenziale in esame, e non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali. In particolare, la sentenza ritiene inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l’età per incidere su un istituto - la pensione di reversibilità - fondato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia.





[h=5]Cosa prevedeva la legge: i tagli anti-frodi[/h] Le limitazioni introdotte dalla norma - ora dichiarata incostituzionale - si collegano alla presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant’anni con una persona di vent’anni più giovane traggano origine dall’intento di frodare l’erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili. La legge perciò prevedeva delle decurtazioni pesanti all’assegno in base agli anni di matrimonio: il 10% in meno per ogni anno in meno rispetto al decennio. Ma secondo la Corte Costituzionale - nonostante questa presunzione di frode alla legge - resta «l’intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata, che enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo».


[h=5]Le obiezioni della Consulta: «I costumi sono cambiati»[/h] Si tratta di un presupposto di valore fortemente dissonante rispetto all’evoluzione del costume sociale, affermano i giudici, sottolineando il «non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, indipendenti dall’età». In effetti si parla di 30mila matrimoni negli ultimi 10 anni fra signori anziani, fra i 70 e gli 85 anni, e ragazze straniere molto più giovani, molto spesso le loro badanti. Come evidenzia la Corte, «la piena libertà di determinare la propria vita affettiva ben si collega all’allungamento dell’aspettativa di vita». E quindi è giusto garantire anche alle «baby-vedove» quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento di diritti civili e politici. La Corte ha ritenuto che la norma dichiarata incostituzionale abbia irragionevolmente sacrificato i diritti previdenziali del coniuge superstite.


[FONT=main-condensed_regular]14 luglio 2016 (modifica il 14 luglio 2016 | 16:13)






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